D.P.R. n.1139 del 28 Novembre 1977
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D.P.R. n.1139 del 28 Novembre 1977
Norme di attuazione della legge n. 772 del 15 Dicembre 1972
sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
NORME DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N.772
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1978, n. 91.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista
la legge 15 dicembre 1972, n. 772
Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e le
successive modificazioni contenute nella legge 24 dicembre 1974,
n. 695; Visto l'art.87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il parere del Consiglio superiore
delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa,
di concerto con il Ministro per gli affari esteri;
DECRETA:
TITOLO I
Disposizioni generali
1. I giovani iscritti nelle liste di
leva di terra o di mare che intendono ottenere, ai sensi e per
gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (2), quale
modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza, devono presentare apposita domanda,
indirizzata al Ministro per la difesa, rispettivamente ai competenti
uffici di leva di terra o a quelli di leva di mare, entro sessanta
giorni dalla data dell'arruolamento. Gli abili arruolati, ammessi
al ritardo o al rinvio del servizio militare per motivi previsti
dalla legge, che intendono ottenere ai sensi e per gli effetti
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla
legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento della obiezione
di coscienza e non hanno presentato la domanda di cui al precedente
comma, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro
per la difesa, al distretto militare se arruolati nell'Esercito
o nell'Aeronautica, alla capitaneria di porto se arruolati nel
CEMM. Detta domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente
tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di eta'
o per essere venuti meno i motivi per ritardo o rinvio del servizio
militare di leva. I residenti all'estero presentano le domande
di cui ai precedenti commi alle rappresentanze diplomatiche-consolari,
entro i termini predetti e secondo le norme vigenti per la leva
all'estero.
2. La domanda, redatta in carta semplice,
può essere presentata direttamente dall'interessato agli uffici
elencati all'art.1 ovvero spedita agli uffici stessi mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La
domanda deve indicare: - il cognome, il nome, la data e il luogo
di nascita, il luogo di residenza e il comune nelle cui liste
di leva il richiedente e' iscritto; - il motivo o i motivi rientranti
tra quelli indicati al secondo comma dell'art.1 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, in base ai quali viene richiesto il
riconoscimento; - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
delle circostanze di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772; - la dichiarazione di opzione
tra il servizio militare non armato ed il servizio sostitutivo
civile; - il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni
dell'amministrazione. La domanda puo' essere corredata di tutti
i documenti che l'interessato ritenga utile a sostegno dei motivi
addotti.
3. Gli uffici di leva di terra e gli
uffici di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva
rispettivamente per la visita fisio-psico-attitudinale e per
la visita medica, gli iscritti che abbiano chiesto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza. La visita, oltre ad accertare la
normale idoneita' fisica al servizio militare, dovra' tendere
a determinare i possibili tipi di impiego, per il caso di accoglimento
della domanda di obiezione di coscienza. Per i residenti all'estero
valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.
4. Le domande presentate agli uffici
di leva di terra, agli uffici di leva di mare e alle rappresentanze
diplomatico-consolari, corredate dell'attestazione della tempestivita'
ed eventualmente della documentazione di cui all'ultimo comma
del precedente art.2 e dei dati relativi alla visita di cui
al precedente art.3, sono trasmesse rispettivamente ai distretti
militari e alle capitanerie di porto.
5. I distretti militari e le capitanerie
di porto trasmettono le domande al Ministero della difesa -
Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio,
della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi
ausiliari. I distretti militari e le capitanerie di porto corredano
le domande di: - certificato generale del casellario giudiziario
da richiedere d'ufficio; - certificato rilasciato dalla competente
autorita' comprovante che l'istante non e' titolare di licenza
o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente
negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
6. La direzione generale, indicata all'art.5,
provvede a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie
di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle
domande di obiezione di coscienza. La direzione generale rende
noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio militare
non armato o in servizio sostitutivo civile alla prefettura
della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza
delle norme di cui all'art.9 della legge 15 dicembre 1972, n.
772.
7. La direzione generale indicata all'art.5
notifica agli interessati il decreto contenente le decisioni
adottate sulla domanda dal Ministro per la difesa, sentita la
commissione istituita con l'art.4 della legge 15 dicembre 1972,
n. 772. La notifica e' fatta a mezzo del messo comunale, mediante
consegna all'interessato nel suo domicilio, residenza e dimora.
In mancanza dell'interessato, la consegna e' fatta in conformita'
delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del
codice di procedura civile. Per i residenti all'estero la notifica
e' eseguita a cura delle rappresentanze diplomatico-consolari
al domicilio indicato nella domanda. La data e l'ente di presentazione
per la prestazione del servizio militare non armato o del servizio
sostitutivo civile sono fissati con successiva comunicazione
personale da consegnare agli interessati con le modalita' indicate
al precedente comma. L'epoca della chiamata corrisponde di massima
a quella della chiamata alle armi del contingente o scaglione
di appartenenza.
8. La rinunzia ai benefici della legge
15 dicembre 1972, n. 772, deve essere presentata alla direzione
generale indicata nell'art.5 o spedita alla stessa mediante
raccomandata con avviso di ritorno non oltre il decimo giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui
al secondo comma del precedente art.7. TITOLO II Capo I - Servizio
militare non armato
9. L'obiettore di coscienza che ha optato
per il servizio militare non armato viene impiegato in incarichi
di carattere logistico, tecnico od amministrativo che non comporta
l'addestramento all'uso e l'impiego delle armi, sia in funzione
di offesa, sia in funzione di difesa. L'assegnazione all'incarico
viene effettuata tenendo conto delle indicazioni risultanti
dalla visita fisio-psico-attitudinale e dall'esito di corsi
di istruzione e di specializzazione quando previsti.
10. I suddetti giovani sono soggetti
a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale
servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi.
Capo II - Servizio sostitutivo civile
11. L'obiettore di coscienza che ha
optato per il servizio sostitutivo civile e' distaccato, fino
a quando non sara' istituito il Servizio civile nazionale, dal
Ministro per la difesa presso enti, organizzazioni o corpi di
assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela
ed incremento del patrimonio forestale, tenuto conto delle indicazioni
risultanti dalla visita fisio-psico-attitudinale e delle necessita'
e possibilita' del momento. Negli articoli successivi la denominazione
ente deve intendersi comprensiva degli enti, organizzazioni
o corpi.
12. Il distacco presso enti dipendenti
da amministrazioni dello Stato avviene mediante accordi con
i Dicasteri interessati. L'attivita' del personale distaccato
e' regolata dalle norme di funzionamento interno dell'ente presso
cui avviene il distacco, con gli adattamenti necessari per l'applicazione
dell'art.11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
13. Il distacco presso altri enti avviene
con decreto del Ministro, previa convenzione con gli enti stessi.
Il distacco puo' essere disposto soltanto presso enti morali
che abbiano idonee possibilita' di impiego e di sistemazione
dei giovani. Le convenzioni di cui al primo comma regoleranno
anche l'attivita' e gli obiettori ai fini dell'applicazione
dell'art.11 della legge.
14. Nelle convenzioni devono essere
disciplinati: - l'impiego degli obiettori in rapporto alle finalita'
dell'ente, nel rispetto delle norme che tutelano l'integrita'
fisica e morale del cittadino; - l'orario di lavoro che deve
essere uguale a quello previsto per il personale dell'ente adibito
alle stesse mansioni; - il divieto di utilizzare l'obiettore
in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai
che l'ente e' tenuto ad assumere per obblighi di legge o per
proprie norme statutarie ed organiche; - le prescrizioni alle
quali l'ente si deve attenere ai fini dell'osservanza delle
norme dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
e in particolare il divieto di corrispondere emolumenti che
possano determinare disparita' rispetto alla situazione del
militare in servizio di leva ordinario; - i controlli che l'amministrazione
militare potra' effettuare per l'accertamento del corretto impiego
degli obiettori; - le comunicazioni da inviare alla direzione
generale indicata nell'art.5 dei fatti che comportano variazioni
matricolari (presentazione all'ente, licenze, mancanze disciplinari,
termine del servizio, ecc.); - la facolta' di rivolgere, tramite
l'ente, domande, istanze e reclami alla direzione generale suddetta.
15. L'obiettore usufruira' dell'assistenza
sanitaria e profilattica presso gli ospedali militari e le infermerie
presidiarie, secondo le norme vigenti per il personale in servizio
di leva. 16. Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite
dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, delle presenti norme e
della convenzione potra' comportare la risoluzione della convenzione
stessa, salve le eventuali responsabilita' dei legali rappresentanti.
In caso di risoluzione della convenzione, l'obiettore e' tenuto
a completare il periodo di servizio presso altro ente indicato
dall'amministrazione militare.
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