
Obiezione di
coscienza in passato
▪ Legge n. 772 del 15 dicembre 1972
(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza)
▪ D.P.R. n. 1139 del 28 dicembre 1977
(Norme di
attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772)
▪ Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/97
(Adeguamento
delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi al servizio di leva)
▪ Legge n. 230 dell' 8 Luglio 1998
(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)
Il servizio civile oggi
▪
Legge n. 64 del 2001
▪
Legge n. 226 del 2004
▪ Guida al
servizio civile
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L'obiezione di coscienza
L'obiezione
di coscienza è stata un prezioso strumento per aiutare
le fasce più deboli della società contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro
Paese.
Il 6 Marzo 2001 il
Parlamento Italiano ha approvato la legge n.
64, che ha istituito il Servizio Civile
Nazionale (SCN); un Servizio volontario
aperto anche alle donne, per i giovani dai
18 ai 26 anni (poi estesi a 28) che
intendono effettuare un percorso di
formazione sociale, civica, culturale e
professionale attraverso l'esperienza umana
di solidarietà sociale, cooperazione
nazionale ed internazionale e tutela del
patrimonio nazionale. In un primo tempo
servizio civile e militare hanno convissuto.
Il Servizio Civile Nazionale
istituito con questa legge dal gennaio 2005
si svolge su base esclusivamente volontaria.
Difatti la legge 23 agosto 2004, n.226 ha
anticipato al 1° gennaio 2005 la fine della leva
obbligatoria e ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo
del Servizio volontario concepito come opportunità unica
messa a disposizione di tutti i cittadini.
Oggi chiedere di svolgere il
servizio civile invece di
quello militare è riconosciuto come diritto soggettivo.
Non c'è bisogno cioè di alcuna autorizzazione né è
consentito un sindacato sulle ragioni che spingono un
giovane ad obiettare. La domanda di obiezione potrà
essere respinta solo in casi eccezionali come il
possesso del porto d'armi o condanne penali per reati
legati all'uso di armi o di violenza.
Di seguito,
e a sinistra, la normativa come prevista in passato:
In
passato, il servizio civile
era svolto dagli obiettori di coscienza, presso Enti pubblici o privati convenzionati con lo Stato. Ha durata pari al servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione. I settori di impiego nei quali si svolge il servizio civile sono:
Occorre compilare una domanda in cui siano esposti i motivi di coscienza della richiesta, l'attestazione di non trovarsi nella situazione di impedimento, la segnalazione del settore di impiego e la Regione nella quale si desideri svolgere il servizio civile. E' possibile indicare anche la preferenza per un ente privato o pubblico, con il quale ?consigliabile prendere contatto preventivo. La domanda va spedita, con raccomandata A/R, oppure presentata personalmente al Distretto Militare o Capitaneria di Porto di competenza territoriale:
-
entro 15 giorni dall'arruolamento (cioè dalla fine della visita di leva)
-
entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi (norma valida fino al 31 dicembre 1999), in presenza del rinvio per motivi di studio o altri previsti dalla legge
Chi deve adempiere agli obblighi di leva può dichiararsi obiettore di coscienza se:
-
non ha il porto d'armi
-
non ha fatto domanda da meno di due anni per entrare in Corpi che comportino l'uso delle armi
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non
è stato condannato, con sentenza di 1° grado, per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti
-
non
è stato condannato, con sentenza di 1° grado, per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
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