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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI IN EUROPA

Normativa di riferimento: Testi comunitari: direttiva 89/48/CEE del 21.12.88, direttiva 92/51/CEE del 18.6.92, direttiva 94/38/CE del 26.7.94 e direttiva 95/43/CE del 20.7.95; guida per l'utente del sistema generale di riconoscimento dei titoli professional

INFORMAZIONI DI BASE SUL DIRITTO COMUNITARIO

Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi è destinato alle persone che, essendo in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di una professione in uno Stato membro, intendono esercitare la stessa professione in un altro Stato membro (cosiddetto Stato ospitante) e devono ottenervi perciò il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione regolamentata nello Stato ospitante. (Viceversa, se la professione non è regolamentata nello Stato ospitante, non è necessario chiedere il riconoscimento dei propri titoli; si può iniziare ad esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato: stessi diritti e stessi obblighi).
Il sistema generale si applica dunque alle professioni regolamentate.
Professioni il cui esercizio è subordinato al possesso di determinati titoli (come ad esempio le professioni di avvocato, perito contabile, insegnante, fisioterapista...).
Non si applica però a quelle professioni regolamentate che sono già contemplate da un altro sistema specifico di riconoscimento dei diplomi: medico, dentista, veterinario, infermiere, ostetrica, farmacista ed architetto, né alle attività artigiane, industriali o commerciali contemplate dalle direttive "transitorie" (informazioni su queste direttive possono essere richieste all'ufficio Eurojus). Il sistema generale riguarda le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro, hanno tutti i titoli necessari all'esercizio di una determinata professione in uno Stato membro A e desiderano esercitarla in uno Stato membro B, dove tale professione è regolamentata senza essere coperta da un altro sistema di riconoscimento.

Meccanismo di riconoscimento

Il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato o il titolo o l'insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa, cioè permettono di esercitare la professione nel proprio Stato di provenienza. Di regola, il diploma, certificato o titolo deve essere riconosciuto come tale. Ma il riconoscimento non è automatico: per ottenerlo occorre presentare una domanda all'autorità competente dello Stato ospitante, che dovrà esaminare ogni singolo caso. L'autorità accerta:
a) che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e
b) che la durata ed il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato ospitante. Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l'autorità competente deve riconoscere i titoli presentati. Se invece la stessa autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.

Misure di compensazione
Se la durata delle formazioni differisce di almeno un anno, l'autorità competente può esigere che la persona possieda un'esperienza professionale (della durata variabile da 1 a 4 anni). In caso di differenze sostanziali tra le professioni o nel contenuto delle formazioni, l'autorità competente può imporre un tirocinio o un esame (di regola a scelta del richiedente). In tutti i casi può imporre una sola misura di compensazione. Deve inoltre tener conto dell'esperienza professionale eventualmente acquisita nello Stato di provenienza o in qualsiasi altro Stato membro. Tale esperienza potrà semplificare la misura di compensazione prevista o evitarne l'applicazione.

Casi particolari
a) Se la professione per la quale è richiesto il riconoscimento dei titoli non è regolamentata nello Stato di provenienza, l'autorità competente potrà esigere il possesso di un'esperienza professionale di due anni.
b) Se il diploma è stato ottenuto in un paese non membro dell'Unione ed è già stato riconosciuto in uno Stato membro nel quale la professione è stata esercitata per 2 o 3 anni, a seconda dei casi, il diploma potrà essere riconosciuto nello Stato ospitante.

Limiti
a) L'autorità competente dispone di 4 mesi per esaminare la domanda e prendere una decisione: essa può riconoscere i titoli, subordinare il riconoscimento ad una misura di compensazione, respingere la domanda.
b) La decisione (di rigetto o di imporre una misura di compensazione) deve essere motivata e suscettibile di ricorso giurisdizionale.
c) In mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, è possibile promuovere un ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato ospitante, per mancato rispetto del termine (di 4 mesi) previsto, secondo il caso, dall'articolo 8 della direttiva 89/48 o dall'articolo 12 della direttiva 92/51. d) Le istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare una decisione amministrativa presa da un'autorità nazionale. Soltanto le autorità nazionali competenti possono annullare una decisione di rigetto della domanda. Le sentenze della Corte di giustizia CE si limitano a dichiarare l'inadempienza di uno Stato membro a motivo della non corretta applicazione del diritto comunitario o dell'esistenza di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Spetta alle autorità dello Stato interessato modificare le decisioni individuali adottate in base ad una prassi o ad una normativa condannata dalla Corte.




 

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