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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI IN EUROPA
Normativa di riferimento: Testi comunitari: direttiva 89/48/CEE del
21.12.88, direttiva 92/51/CEE del 18.6.92, direttiva 94/38/CE del 26.7.94 e
direttiva 95/43/CE del 20.7.95; guida per l'utente del sistema generale di
riconoscimento dei titoli professional
INFORMAZIONI DI BASE SUL DIRITTO COMUNITARIO
Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi è destinato alle persone
che, essendo in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di una
professione in uno Stato membro, intendono esercitare la stessa professione
in un altro Stato membro (cosiddetto Stato ospitante) e devono ottenervi
perciò il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione
regolamentata nello Stato ospitante. (Viceversa, se la professione non è
regolamentata nello Stato ospitante, non è necessario chiedere il
riconoscimento dei propri titoli; si può iniziare ad esercitarla alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato: stessi diritti e stessi obblighi).
Il sistema generale si applica dunque alle professioni regolamentate.
Professioni il cui esercizio è subordinato al possesso di determinati titoli
(come ad esempio le professioni di avvocato, perito contabile, insegnante,
fisioterapista...).
Non si applica però a quelle professioni regolamentate che sono già
contemplate da un altro sistema specifico di riconoscimento dei diplomi:
medico, dentista, veterinario, infermiere, ostetrica, farmacista ed
architetto, né alle attività artigiane, industriali o commerciali
contemplate dalle direttive "transitorie" (informazioni su queste direttive
possono essere richieste all'ufficio Eurojus). Il sistema generale riguarda
le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro, hanno tutti i
titoli necessari all'esercizio di una determinata professione in uno Stato
membro A e desiderano esercitarla in uno Stato membro B, dove tale
professione è regolamentata senza essere coperta da un altro sistema di
riconoscimento.
Meccanismo di riconoscimento
Il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato o il titolo o
l'insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa,
cioè permettono di esercitare la professione nel proprio Stato di
provenienza. Di regola, il diploma, certificato o titolo deve essere
riconosciuto come tale. Ma il riconoscimento non è automatico: per ottenerlo
occorre presentare una domanda all'autorità competente dello Stato
ospitante, che dovrà esaminare ogni singolo caso. L'autorità accerta:
a) che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato
membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede
tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e
b) che la durata ed il contenuto della formazione non presentino differenze
sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato
ospitante. Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono
sostanzialmente simili, l'autorità competente deve riconoscere i titoli
presentati. Se invece la stessa autorità dimostra che esistono differenze
sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle
formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.
Misure di compensazione
Se la durata delle formazioni differisce di almeno un anno, l'autorità
competente può esigere che la persona possieda un'esperienza professionale
(della durata variabile da 1 a 4 anni). In caso di differenze sostanziali
tra le professioni o nel contenuto delle formazioni, l'autorità competente
può imporre un tirocinio o un esame (di regola a scelta del richiedente). In
tutti i casi può imporre una sola misura di compensazione. Deve inoltre
tener conto dell'esperienza professionale eventualmente acquisita nello
Stato di provenienza o in qualsiasi altro Stato membro. Tale esperienza
potrà semplificare la misura di compensazione prevista o evitarne
l'applicazione.
Casi particolari
a) Se la professione per la quale è richiesto il riconoscimento dei titoli
non è regolamentata nello Stato di provenienza, l'autorità competente potrà
esigere il possesso di un'esperienza professionale di due anni.
b) Se il diploma è stato ottenuto in un paese non membro dell'Unione ed è
già stato riconosciuto in uno Stato membro nel quale la professione è stata
esercitata per 2 o 3 anni, a seconda dei casi, il diploma potrà essere
riconosciuto nello Stato ospitante.
Limiti
a) L'autorità competente dispone di 4 mesi per esaminare la domanda e
prendere una decisione: essa può riconoscere i titoli, subordinare il
riconoscimento ad una misura di compensazione, respingere la domanda.
b) La decisione (di rigetto o di imporre una misura di compensazione) deve
essere motivata e suscettibile di ricorso giurisdizionale.
c) In mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, è possibile promuovere un
ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato ospitante, per mancato
rispetto del termine (di 4 mesi) previsto, secondo il caso, dall'articolo 8
della direttiva 89/48 o dall'articolo 12 della direttiva 92/51. d) Le
istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare una decisione
amministrativa presa da un'autorità nazionale. Soltanto le autorità
nazionali competenti possono annullare una decisione di rigetto della
domanda. Le sentenze della Corte di giustizia CE si limitano a dichiarare
l'inadempienza di uno Stato membro a motivo della non corretta applicazione
del diritto comunitario o dell'esistenza di una norma nazionale
incompatibile con il diritto comunitario. Spetta alle autorità dello Stato
interessato modificare le decisioni individuali adottate in base ad una
prassi o ad una normativa condannata dalla Corte.
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