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Ipoteca sulla casa

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INDICE
1.
Come ottenere un mutuo
2.
Importo massimo mutuo casa
3.
Tipi di mutuo
4. Spese di mutuo, costo di un mutuo
5.
L’ipoteca sulla casa
Alla concessione del mutuo
sarà iscritta ipoteca sull'immobile acquistato. Tale
ipoteca è pretesa dalla banca a garanzia per ogni possibile
insolvenza o problema dovesse presentarsi. L'iscrizione
di ipoteca ha un costo ulteriore che deve aggiungersi a
quello dell’istruttoria aperta con la banca per la
pratica del mutuo. Il valore
dell’ipoteca può aggirarsi da uno a tre volte l’importo
stesso del finanziamento: in genere la banca fa
un’ipoteca di primo grado, a volte accettando anche una
seconda ipoteca sullo stesso immobile. Nello
specifico questo significa che, in caso di vendita
forzata dell’immobile per insolvenza, la banca avrà diritto di
prelazione su ogni altro creditore perché appunto ha il
“primo diritto” tra tutti, e nel caso se ne effettuasse
una seconda, ciò che eventualmente ancora si potesse
ricavare dalla vendita andrebbe ancora a pagare
eventuali debiti residui verso la banca stessa.
Il tipo di
ipoteca che si sottoscrive in questo caso si chiama
volontaria, in quanto è l’acquirente stesso che ne farà
richiesta per il rilascio del prestito da parte della
banca. Effettuandosi tramite scrittura privata o
pubblica tale atto ha il suo costo ed è bene informarsi
tramite la banca stessa per l’onere ulteriore da sommare
nell’istruttoria del mutuo.
La
durata
dell’ipoteca è ventennale dopo di ché si estingue da
sola tranne nel caso che, prima dello scadere di tale
data, si faccia richiesta di un rinnovo della stessa,
per la durata totale del mutuo sottoscritto. Quindi la
cancellazione dell’ipoteca una volta finito di pagare il
mutuo non è un adempimento necessario, a meno che si
voglia vendere la casa.
In caso di accollo del mutuo, ovvero di vendita
del bene ipotecato insieme al finanziamento, l’accollo è
cumulativo, cioè se chi si è accollato il mutuo non paga
il debito, la banca potrà rivalersi anche sul mutuatario
originario.
Per
ulteriori informazioni sulle ipoteche potete consultare
direttamente il codice civile dall’articolo 2821 fino al
2933.
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