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INDICE

 

1.  Come ottenere un mutuo 

2.  Importo massimo mutuo casa

3.  Tipi di mutuo

4.  Spese di mutuo, costo di un mutuo

5.  L’ipoteca sulla casa

 

Alla concessione del mutuo sarà iscritta ipoteca sull'immobile acquistato. Tale ipoteca è pretesa dalla banca a garanzia per ogni possibile insolvenza o problema dovesse presentarsi. L'iscrizione di ipoteca ha un costo ulteriore che deve aggiungersi a quello dell’istruttoria aperta con la banca per la pratica del mutuo. Il valore dell’ipoteca può aggirarsi da uno a tre volte l’importo stesso del finanziamento: in genere la banca fa un’ipoteca di primo grado, a volte accettando anche una seconda ipoteca sullo stesso immobile. Nello specifico questo significa che, in caso di vendita forzata dell’immobile per insolvenza, la banca avrà diritto di prelazione su ogni altro creditore perché appunto ha il “primo diritto” tra tutti, e nel caso se ne effettuasse una seconda, ciò che eventualmente ancora si potesse ricavare dalla vendita andrebbe ancora a pagare eventuali debiti residui verso la banca stessa.

Il tipo di ipoteca che si sottoscrive in questo caso si chiama volontaria, in quanto è l’acquirente stesso che ne farà richiesta per il rilascio del prestito da parte della banca. Effettuandosi tramite scrittura privata o pubblica tale atto ha il suo costo ed è bene informarsi tramite la banca stessa per l’onere ulteriore da sommare nell’istruttoria del mutuo.

La durata dell’ipoteca è ventennale dopo di ché si estingue da sola tranne nel caso che, prima dello scadere di tale data, si faccia richiesta di un rinnovo della stessa, per la durata totale del mutuo sottoscritto. Quindi la cancellazione dell’ipoteca una volta finito di pagare il mutuo non è un adempimento necessario, a meno che si voglia vendere la casa.
In caso di accollo del mutuo, ovvero di vendita del bene ipotecato insieme al finanziamento, l’accollo è cumulativo, cioè se chi si è accollato il mutuo non paga il debito, la banca potrà rivalersi anche sul mutuatario originario.

Per ulteriori informazioni sulle ipoteche potete consultare direttamente il codice civile dall’articolo 2821 fino al 2933.

 

 

 

 

 

 

 

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