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Imprenditoria femminile: inchiesta basata anche su
esperienze e interviste sul crescente fenomeno delle donne
che avviano una propria attività, affermandosi in settori
anche tecnologici con creatività e determinazione nonostante
le difficoltà socio-culturali persistenti. Un potenziale
ancora parzialmente inespresso.
In Italia, come
in altri paesi europei, spesso conciliare la vita familiare
e quella lavorativa diventa davvero difficile. Oltre a non esistere
particolari agevolazioni per chi è madre di famiglia, spesso
non esistono nel territorio strutture adatte a cui poter affidare
i propri figli. In tal senso leggi il nostro articolo sui
Nidi familiari.
Questo comporta spesso per la madre il doversi
assentare dal lavoro o addirittura il licenziamento. Chi poi
vorrebbe iniziare un'attività spesso si deve scontrare con
la difficoltà di reperire finanziamenti e incentivi e per le
pratiche burocratiche.
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Dal 1992, le cose
sono un po' cambiate. Infatti sono state introdotte alcune
agevolazioni per chi vuole aprire un'impresa in rosa.
In primo luogo è stata emanata la
Legge
215 del 1992, denominata “Azioni positive per l'imprenditoria
femminile?, modificata con il DPR 28 luglio 2000, n. 314, che,
al comma 2 dell'articolo 1, stabilisce che le disposizioni sono
dirette a:
1) favorire
la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche
in forma cooperativa;
2) promuovere la
formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità
delle donne imprenditrici;
3) agevolare l'accesso
al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile;
4) favorire la
qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari
da parte delle donne;
5) promuovere
la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi?.
Per accedere ai
finanziamenti è necessario possedere alcune caratteristiche.
La ditta individuale deve avere come titolare una donna, le
cooperative e le società di persone devono essere costituite
da donne per almeno il 60 per cento, le società di capitali
devono avere quote di partecipazione femminile per almeno due
terzi e gli organi di amministrazione devono essere costituiti
per almeno i due terzi da donne.
L'art. 3 della
Legge 215/92 istituisce il Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile per concedere:
a.
contributi
in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute
per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche
o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato,
del commercio o dei servizi, nonché, per i progetti aziendali
connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione
di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b.
contributi
per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività,
all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie,
alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti,
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione
e di commercializzazione, nonché, per lo sviluppo di sistemi
di qualità?. I benefici e i
finanziamenti sono concessi sia alle imprese da avviare sia
alle imprese femminili già avviate. In questo ultimo caso i
finanziamenti servono per acquisire dei servizi o per avviare
progetti aziendali innovativi.
Inoltre l'art 10
della Legge 215/92 prevede l'istituzione del Comitato per
l'imprenditoria femminile con “compiti di indirizzo e di
programmazione generale in ordine agli eventi previsti dalla
legge? e promozione dello studio, ricerca e informazione sull'imprenditorialità
femminile. Sono stati costituiti Comitati in ogni regione e
provincia.
Per vedere
alcune realizzazioni di sogni e idee leggi
Donne imprenditrici e belle idee
e le altre
Idee
imprenditoriali. Leggi anche cosa è e come si valuta una
idea imprenditoriale
IL BANDO
La legge 215/92
prevede il meccanismo del bando. Una volta lanciato il bando
da parte del Ministero dello sviluppo economico le domande
possono essere presentate a partire da un determinato giorno
e fino a una determinata scadenza. Le domande devono essere
presentate alla propria Regione entro le date previste dai bandi.
Inoltre molte Regione in questi ultimi anni hanno lanciato iniziativi
per incentivare la creazione dell'imprenditoria femminile, che
si vanno a sommare con quelle statale.
LA SOMMA
EROGABILE
L'importo globale
degli investimenti deve essere compreso tra 60.000 euro e massimo
400.000 euro. Su queste spese ammissibili possono essere richiesti
i finanziamenti per l'imprenditoria femminile, che in ogni caso
devono essere in linea con i minimi imposti dalla normativa
comunitaria sugli aiuti di stato. I contribuiti sono erogati
per un 50% come finanziamento a fondo perduto, per un 50% come
finanziamento a tasso agevolato con interesse dello 0,50% annuo,
e la durata dei finanziamenti è al massimo di 10 anni dalla
data di approvazione del progetto.
FONDO
SOCIALE EUROPEO
Vale la pena ricordare
che la Commissione Europea sta investendo molto sul tema,
attraverso Fondi Strutturali e in particolare il Fondo Sociale
Europeo (FSE) al fine di ridurre il divario occupazionale
tra uomini e donne e rafforzare il mainstreaming,
ossia gli sforzi effettuati per assicurare che i provvedimenti
e le iniziative tengano conto della condizione maschile e femminile.
Per un approfondimento sul tema è possibile consultare il sito
dell'Unione Europea dedicato all'imprenditoria femminile.
Dal documento di
consultazione della Direzione generale piccole e medie imprese
ed enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico emerge
fra l'altro un dato interessante: aumentano le imprese individuali
italiane che hanno come titolare una donna, che però non fa parte
della UE. I settori più interessati sono il commercio e il manifatturiero.
Si riporta di seguito, molto utile,
anche la normativa italiana per il sostegno della maternità
e della paternità che ha come fine un pari trattamento
lavorativo tra uomini e donne.
-
Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005 n. 246 178
-
Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma della legge 8 marzo 2000,
n. 53
-
Legge 8 marzo 2000 n. 53, Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
-
Legge 10 aprile 1991 n. 125, Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro
-
Legge 9 dicembre 1977 n. 903, Parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro
Per iniziare un'attività potete
chiedere informazioni e supporto al SUAP
sportello unico attività produttive
del vostro Comune di residenza
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