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Legge 64 del 2001
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servizio civile
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servizio civile all'estero
"Istituzione del servizio
civile nazionale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa
della Patria con mezzi ed attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai
servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con
particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto
dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e
della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei
giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare
di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la
individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile;
la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del
servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego;
i correlati trattamenti giuridici ed economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei
princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di
requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità
finanziarie previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in
servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare
volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui
al Fondo nazionale per il servizio civile;
c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo
formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di
quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in
enti ed amministrazioni operanti all'estero;
e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi
settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino
efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi
dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del
decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del
servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di
coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in
riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare
servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di
svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato
della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso,
entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al
servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.
Art. 3.
(Enti e organizzazioni privati).
1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il
servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile
volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui
all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
Capo II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale
fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Ammissione al servizio civile).
1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare
servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i
cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza
a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non
risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative
delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei
limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.
2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il
numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni
stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni
sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di
formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse
del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.
3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è
fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il
servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare,
nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando
sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile
nazionale previste dalla presente legge.
4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di
dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale
con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del
contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare
la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il
ventiseiesimo;
b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche
successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato
provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.
Art. 6.
(Determinazione del contingente).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi
dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive
modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo
nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi
prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai
sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per
il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui
all'articolo 5, comma 1.
Art. 7.
(Ufficio nazionale per il servizio civile).
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge
8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del
servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio
civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e
regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti
locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della
legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e
convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.
3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite
massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il
servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa
Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate
di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con
le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Art. 8.
(Disposizioni integrative ed attuative).
1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le
caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i
criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli
stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del
numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione
dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso
ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di
consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione
delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei
progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo
e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai
quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del
servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi
istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti
responsabili della stesura dei progetti di impiego.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle
disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della
predetta legge n. 230 del 1998.
Art. 9.
(Servizio civile all'estero).
1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono
realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di
cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione
europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di
pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea
o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali
l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n.
230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento
del servizio civile all'estero.
Art. 10.
(Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio
civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i
cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva,
rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini
del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di
specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio
di specifiche professioni o mestieri.
3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del
conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative
prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il
curriculum degli studi.
Capo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 11.
(Fondo nazionale per il servizio civile).
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province,
enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del
conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego
specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma
1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto
dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi
per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1
"Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Norme abrogate).
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le
parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
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