Vendere una casa senza trappole
   
libro smonta le clausole vessatorie
di ROSARIA AMATO
da "Affari&Finanza" del 5 luglio 2005
ROMA - Dopo aver firmato una lettera d'incarico di vendita
della propria casa, si desidera per qualche ragione tornare
sui propri passi? Si può fare entro sette giorni, purché la
firma sia stata apposta al bar... L'agente immobiliare
vuole imporvi l'esclusiva? ?una clausola vessatoria: si
pretenda in cambio la rinuncia da parte del mediatore a
farsi rimborsare le spese in caso di mancata riuscita
dell'incarico. Vendere o acquistare una casa è un lungo
percorso a ostacoli che però sarebbe bene affrontare
partendo da una considerazione: la maggior parte delle
clausole fatte firmare oggi dagli agenti immobiliari sono
vessatorie, e quindi possono essere cancellate dai clienti
o fatte annullare da un giudice in caso di controversia. Lo
spiega un manuale appena pubblicato da Sperling & Kupfer,
Cerco casa, di Adriano Bonafede, giornalista di Affari &
Finanza.
Le clausole vessatorie vengono definite e analizzate alla
luce di un recente parere della Camera di Commercio,
Industria e Artigianato di Roma, che ha messo a punto un
Pentalogo per il consumatore.
Si comincia con la clausola di irrevocabilità dell'incarico
per un certo periodo (di solito 3-4 mesi): in sostanza il
venditore non può decidere, neppure di fronte a palesi irregolarità di comportamento, di revocare il mandato
all'agente. "Questa - avverte l'autore - è una tipica
clausola vessatoria, se riconosce al solo professionista e
non anche al consumatore la facoltà di recedere dal
contratto".
Inoltre secondo la Camera di Commercio di Roma, "il diritto
di recesso, anche quando conferito a entrambe le parti,
potrebbe comportare una situazione comunque sfavorevole per
il consumatore, per esempio quando per l'esercizio del
diritto siano previste circostanze di differente gravità o
siano stabiliti termini diversi o eccessivamente brevi".
Il consiglio dato al venditore ?semplice: "Se il modulo
dell'agente viene sottoscritto fuori dai locali
dell'agenzia si viene a integrare la fattispecie dei
contratti negoziati fuori dai locali commerciali,
disciplinata dal D.Lgs. n.50/1992, con la conseguente
applicazione del diritto di recesso garantito al
consumatore". Quindi: si firmi a casa o al bar, e si
indichi con precisione nel formulario il luogo nel quale il
contratto viene sottoscritto.
Per chi vende sono da considerarsi potenzialmente
vessatorie anche le clausole che riguardano il rinnovo
automatico del contratto "se non interviene disdetta da
parte del venditore, che deve essere inviata o addirittura
ricevuta dall'agente in tempi eccessivamente anticipati
rispetto alla scadenza". Si ritiene inoltre che l'incarico
non possa rinnovarsi automaticamente
più di una volta.
Anche la clausola di "esclusiva", che impone di non
rivolgersi contemporaneamente ad altri mediatori, richiesta
praticamente dalla totalità degli agenti, è da considerarsi
vessatoria. Qui, però la vessatorietà può essere superata
se si prova che c'è stata una trattativa individuale e
quindi il venditore ?riuscito a farsi dare qualcosa in
cambio.
Vessatoria anche la clausola che prevede il pagamento di
una provvigione in caso di vendita oltre la fine del
contratto. "Ci?comporta, secondo la Camera di Commercio -
si legge nel libro - un intollerabile restrizione della
libertà contratturale nei rapporti con i terzi". Pertanto,
?opportuno "contenere l'efficacia della clausola entro un
termine ragionevolmente commisurato alla durata
dell'incarico e, comunque, non superiore a un anno, termine
entro cui si prescrive il diritto del mediatore alla
provvigione, ai sensi dell'articolo 2950 c.c.".
C'è poi la clausola penale: impone ai consumatori, in caso
di inadempimento o di ritardo, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento (fra l'altro è spesso
connessa al venir meno proprio degli obblighi di esclusiva
e di irrevocabilità. Il codice civile prevede intanto una
equa riduzione della clausola penale da parte del giudice
se questa risulti eccessiva. Inoltre la nuova normativa
europea a tutela del consumatore prevede che il cliente
possa chiedere al giudice "la dichiarazione di inefficacia
per vessatorietà"
Ancora, tra le clausole vessatorie e quindi impugnabili
davanti al giudice c'è quella che impone al venditore
l'accettazione della proposta, quelle che esonerano il
mediatore da responsabilità quella con cui il consumatore
dichiara che determinate clausole sono state oggetto di
trattativa (la clausola delle clausole... in pratica in
base a questa disposizione il consumatore nell'intento
dell'agente immobiliare è nell'impossibilità di sollevare
qualunque eccezione, in quanto "consapevole" degli impegni
che assume).
Guai infine ad accettare un foro competente diverso da
quello di residenza o domicilio effettivo. E attenti alla
"clausola del supero", che il libro definisce "tra i
peggiori trucchi messi in atto da alcuni agenti". "L'agente
indica in un'apposita clausola che se è tanto bravo da
andare oltre il prezzo indicato dal venditore, sulla parte
eccedente egli percepirà non il 2 o 3 per cento, bensì
molto di più il 20-30 o anche il 50 per cento". Che può
fare il venditore incauto che l'ha firmata? Il consiglio è
drastico: cambiare agente oppure far cancellare la clausola
dal contratto. Fermo restando che c'è la possibilità
d'impugnazione, perchè alcuni tribunali considerano questa
clausola illecita sulla base del principio che il mediatore
è equidistante dalle parti (articolo 1754 c.c.) e non deve
lucrare direttamente sull'affare ma solo accontentarsi
della sua provvigione". Viene anche citata però una
sentenza della Cassazione del 1986, che arriva invece a
conclusioni opposte.
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