L'obiezione di coscienza in Italia

Obiezione di coscienza in Italia

 

Decreto Legge 185/2000 - Autoimpiego

•  Legge  n. 772 del 15 dicembre 1972

(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza)

•  D.P.R. n. 1139 del 28 dicembre 1977

 (Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772)

•  Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/97

 (Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva)

• Legge n. 230 dell' 8 Luglio 1998

(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)

• Legge n. 230 dell' 8 Luglio 1998

(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)

 

 

L'obiezione di coscienza è stata un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano ha approvato la legge n. 64, che ha istituito il Servizio Civile Nazionale (SCN); un Servizio volontario aperto anche alle donne, per i giovani dai 18 ai 26 anni (poi estesi a 28) che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, cooperazione nazionale ed internazionale e tutela del patrimonio nazionale.

In un primo tempo servizio civile e militare hanno convissuto. Il Servizio Civile Nazionale istituito con questa legge dal gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria. Difatti la legge 23 agosto 2004, n.226 ha anticipato al 1° gennaio 2005 la fine della leva obbligatoria e ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo del Servizio volontario concepito come opportunità unica messa a disposizione di tutti i cittadini.

 

Oggi chiedere di svolgere il servizio civile invece di quello militare è riconosciuto come diritto soggettivo. Non c'è bisogno cioè di alcuna autorizzazione né è consentito un sindacato sulle ragioni che spingono un giovane ad obiettare. La domanda di obiezione potrà essere respinta solo in casi eccezionali come il possesso del porto d'armi o condanne penali per reati legati all'uso di armi o di violenza.

Di seguito, e a sinistra, la normativa come prevista in passato:

In passato, il servizio civile era svolto dagli obiettori di coscienza, presso Enti pubblici o privati convenzionati con lo Stato. Ha durata pari al servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione. I settori di impiego nei quali si svolge il servizio civile sono:

  • assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale

  • educazione, promozione culturale, protezione civile, difesa ecologica

  • salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale

  • tutela ed incremento del patrimonio forestale

  • formazione in materia di commercio estero

  • Il servizio civile può essere svolto anche all'estro, in progetti di cooperazione internazionale o in missioni umanitarie.

Occorre compilare una domanda in cui siano esposti i motivi di coscienza della richiesta, l'attestazione di non trovarsi nella situazione di impedimento, la segnalazione del settore di impiego e la Regione nella quale si desideri svolgere il servizio civile.
?possibile indicare anche la preferenza per un ente privato o pubblico, con il quale ?consigliabile prendere contatto preventivo.
La domanda va spedita, con raccomandata A/R, oppure presentata personalmente al Distretto Militare o Capitaneria di Porto di competenza territoriale:

  • entro 15 giorni dall'arruolamento (cioè dalla fine della visita di leva)

  • entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi (norma valida fino al 31 dicembre 1999), in presenza del rinvio per motivi di studio o altri previsti dalla legge

Chi deve adempiere agli obblighi di leva può dichiararsi obiettore di coscienza se:

  • non ha il porto d'armi

  • non ha fatto domanda da meno di due anni per entrare in Corpi che comportino l'uso delle armi

  • non è stato condannato, con sentenza di 1° grado, per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti

  • non è stato condannato, con sentenza di 1° grado, per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

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