L'obiezione di coscienza in Italia

Obiezione di coscienza in Italia

 

Decreto Legge 185/2000 - Autoimpiego

 Legge  n. 772 del 15 dicembre 1972

(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza)

 D.P.R. n. 1139 del 28 dicembre 1977

 (Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772)

 Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/97

 (Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva)

Legge n. 230 dell' 8 Luglio 1998

(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)

Legge n. 230 dell' 8 Luglio 1998

(Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)

 

 

L'obiezione di coscienza è stata un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano ha approvato la legge n. 64, che ha istituito il Servizio Civile Nazionale (SCN); un Servizio volontario aperto anche alle donne, per i giovani dai 18 ai 26 anni (poi estesi a 28) che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, cooperazione nazionale ed internazionale e tutela del patrimonio nazionale.

In un primo tempo servizio civile e militare hanno convissuto. Il Servizio Civile Nazionale istituito con questa legge dal gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria. Difatti la legge 23 agosto 2004, n.226 ha anticipato al 1° gennaio 2005 la fine della leva obbligatoria e ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo del Servizio volontario concepito come opportunità unica messa a disposizione di tutti i cittadini.

 

Oggi chiedere di svolgere il servizio civile invece di quello militare è riconosciuto come diritto soggettivo. Non c'è bisogno cioè di alcuna autorizzazione né è consentito un sindacato sulle ragioni che spingono un giovane ad obiettare. La domanda di obiezione potrà essere respinta solo in casi eccezionali come il possesso del porto d'armi o condanne penali per reati legati all'uso di armi o di violenza.

Di seguito, e a sinistra, la normativa come prevista in passato:

In passato, il servizio civile era svolto dagli obiettori di coscienza, presso Enti pubblici o privati convenzionati con lo Stato. Ha durata pari al servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione. I settori di impiego nei quali si svolge il servizio civile sono:

  • assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale

  • educazione, promozione culturale, protezione civile, difesa ecologica

  • salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale

  • tutela ed incremento del patrimonio forestale

  • formazione in materia di commercio estero

  • Il servizio civile può essere svolto anche all'estro, in progetti di cooperazione internazionale o in missioni umanitarie.

Occorre compilare una domanda in cui siano esposti i motivi di coscienza della richiesta, l'attestazione di non trovarsi nella situazione di impedimento, la segnalazione del settore di impiego e la Regione nella quale si desideri svolgere il servizio civile.
?possibile indicare anche la preferenza per un ente privato o pubblico, con il quale ?consigliabile prendere contatto preventivo.
La domanda va spedita, con raccomandata A/R, oppure presentata personalmente al Distretto Militare o Capitaneria di Porto di competenza territoriale:

  • entro 15 giorni dall'arruolamento (cioè dalla fine della visita di leva)

  • entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi (norma valida fino al 31 dicembre 1999), in presenza del rinvio per motivi di studio o altri previsti dalla legge

Chi deve adempiere agli obblighi di leva può dichiararsi obiettore di coscienza se:

  • non ha il porto d'armi

  • non ha fatto domanda da meno di due anni per entrare in Corpi che comportino l'uso delle armi

  • non è stato condannato, con sentenza di 1° grado, per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti

  • non è stato condannato, con sentenza di 1° grado, per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

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