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Obiezione di Coscienza >
Legge
n. 230 del 8 Luglio 1998
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza,
nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero,
coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici,
opponendosi all'uso delle armi, non accettano
l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati
dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva
prestando, in sostituzione del servizio militare, un
servizio civile, diverso per natura e autonomo dal
servizio militare, ma come questo rispondente al dovere
costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini
enunciati nei "Principi fondamentali" della
Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le
modalità e le norme stabilite nella presente legge.
Art. 2
1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare
non e' esercitabile da parte di coloro che: a) risultino
titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate
negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui
al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2
della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti
agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto
d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa
presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad
esercitare il diritto di obiezione di coscienza; b) abbiano
presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del
servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel
Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di
polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per
qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi; c) siano
stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e
materiali esplodenti; d) siano stati condannati con sentenza di
primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza
contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi
eversivi o di criminalità organizzata.
Art. 3
1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero
della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei
doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
Art. 4
1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano
prestare servizio civile devono presentare domanda al competente
organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A
decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine e' ridotto a
quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni
e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1
della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria
personale responsabilità, con le forme della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause
ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua
definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la
domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal
presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si
applicano fino al 31 dicembre 1999. 2. All'atto di presentare la
domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine
all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa
l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore
pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti
nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione
può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali
esperienze o titoli di studio o professionali utili. 3. Fino al
31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al
rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel
caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al
comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31
dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La
presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non
pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare
per i motivi previsti dalla legge.
Art. 5
1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da
parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative
di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla
presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso
contrario ne decreta la reiezione, motivandola. 2. La mancata
decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della
domanda. 3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al
servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto
di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria
ordinaria. Il giudice competente e' il pretore nella cui
circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui e' avvenuta
la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di
cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in
quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di
comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla
sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano
gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della
domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il
servizio civile. 4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di
reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e,
comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto
di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria
ordinaria. Il giudice competente e' il pretore nella cui
circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui e' avvenuta
la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di
cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in
quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di
comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla
sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano
gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della
domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il
servizio civile. 5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 e' il
tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50- ter
del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del
citato decreto legislativo n. 51 del 1998. 6. Il rigetto del
ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di
prestare il servizio militare per la durata prescritta.
Art. 6
1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della
presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini
previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il
servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei
militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la
condizione militare. 2. Il periodo di servizio civile e'
riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento
economico e per la determinazione dell'anzianità' lavorativa ai fini
del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei
limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente
riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile
e di leva effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi
con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso
enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei
titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da
considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel
servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro. 4.
L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario
nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.
Art. 7
1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi
degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile
nazionale;
tale inserimento viene contestualmente
annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di
mare. 2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più
contingenti annui per la chiamata al servizio.
Art. 8
1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite
massimo di cento unità, e' assicurata utilizzando le
vigenti procedure in materia di mobilità del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di
consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e'
organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed
e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale
rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una
sola volta. 2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i
seguenti compiti: a) organizzare e gestire, secondo
una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei
bisogni ed una programmazione annuale del rendimento
complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza,
assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti
e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera
b); b) stipulare convenzioni con Amministrazioni
dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati
inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso
l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego
degli obiettori esclusivamente in attività di
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione,
reinserimento sociale, educazione, promozione culturale,
protezione civile, cooperazione allo sviluppo,
formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del
patrimonio forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi; c) promuovere e curare
la formazione e l'addestramento degli obiettori sia
organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con
le regioni competenti per territorio, appositi corsi
generali di preparazione al servizio civile, ai quali
debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli
obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettività e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli
enti e le organizzazioni convenzionati di cui
all'articolo 9, comma 4; d) verificare, direttamente
tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le
prefetture, la consistenza e le modalità della
prestazione del servizio da parte degli obiettori di
coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le
Amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei
progetti di impiego sulla base di un programma di
verifiche definito annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà
comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme
degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché
verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni
che impieghino più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta; f)
predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui
alle lettere a) e b); g) predisporre e gestire un
servizio informativo permanente e campagne annuali di
informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei
Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena
conoscenza delle possibilità previste dalla presente
legge; h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, piani per il richiamo degli
obiettori in caso di pubblica calamità e per lo
svolgimento di periodiche attività addestrative; i)
predisporre il regolamento generale di disciplina per
gli obiettori di coscienza; l) predisporre il
regolamento di gestione amministrativa del servizio
civile. 3. Per l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la
definizione delle modalità di collaborazione fra
l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento
a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma
2, con decreto del Presidente della Repubblica, e'
emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni delle province autonome,
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-
bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Con tale regolamento sono altresì
definite le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, poste a carico del Fondo di cui
all'articolo 19. La gestione finanziaria e' sottoposta
al controllo consuntivo della Corte dei conti. 4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro e non oltre
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al
comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali
regolamenti e' preventivamente acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. 5. Per un
periodo massimo di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1
si avvale della collaborazione del Ministero della
difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata
operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in
via transitoria di personale militare in posizione di
ausiliaria, di personale civile del Ministero della
difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti
previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi
resi disponibili dai distretti militari. 7.
All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. 8. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente
all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli
obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano
state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 e'
trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori. 2. Fino al 31
dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile
sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della
domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11,
comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di
cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa
globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore e'
collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di
leva. 3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve
avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con
le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore
di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o
di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste
degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2,
fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2. 4. Il
servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di
leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività
operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale,
il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione
civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato
secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a
quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati
settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le
convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un
periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione
in cui verra' prestata l'attività operativa. 5. Il servizio
civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro
Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla
base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il
servizio civile determina annualmente il contingente di servizio
civile da svolgere all'estero. 6. Il servizio civile può essere
svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in
servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo
sviluppo. In tal caso la sua durata e' quella prevista da tale
legge. 7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere
inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta
servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per
partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente
medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di
reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria e' assicurata dal
Servizio di sanita' militare. 8. Non e' punibile l'obiettore
che, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle
condizioni previste al comma 7. 9. È facoltà dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di
coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia
impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di
coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali,
verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che
gestisce la missione. 10. Nel presentare domanda per partecipare
alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai
commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione
umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non
governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono
responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda
devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione,
entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta
accoglimento della domanda. 11. In tutti i casi di cui ai commi
7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati
per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti
sotto il comando di autorità civili. 12. L'obiettore che presta
servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie
di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio
civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia
accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano
le norme di cui all'articolo 6.
Art. 10
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e'
istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni
convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio e'
affidata la tenuta della lista degli obiettori. 2. Presso il
medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituita la
Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente
di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta e' formata da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti
convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di
organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base
territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi
rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale
nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle
Amministrazioni dello Stato coinvolte. 4. La Consulta esprime
pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di
cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché
sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul
modello di convenzione tipo. 5. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione
e l'attività della Consulta.
Art. 11
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che
intendano concorrere all'attuazione del servizio civile
mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per
essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale
per il servizio civile, devono possedere i seguenti
requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b)
corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e
quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in
rapporto al servizio civile; d) aver svolto
attività continuativa da non meno di tre anni. 2.
Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano
domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio
nazionale per il servizio civile. Nella domanda di
ammissione alla convenzione essi devono indicare i
settori di intervento di propria competenza, le sedi e i
centri operativi per l'impiego degli obiettori, il
numero totale dei medesimi che può essere impiegato e
la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1
debbono inoltre indicare la loro disponibilità a
fornire agli obiettori in servizio civile vitto e
alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed
organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del
servizio civile o qualora i medesimi enti e
organizzazioni intendano utilizzare obiettori non
residenti nel comune della sede di servizio.
All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e
alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese
sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio
nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta
nazionale per il servizio civile. 4. In nessun caso
l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di
personale assunto o da assumere per obblighi di legge
o per norme statutarie organiche dell'organismo presso
cui presta servizio civile. 5. Ogni convenzione
viene stipulata sulla base della presentazione di un
preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità
dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano
l'integrità fisica e morale del cittadino. 6. È
condizione per la stipulazione della convenzione la
dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità
organizzativa a provvedere all'addestramento al
servizio civile previsto dai precedenti articoli. 7.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la
sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle
organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di
ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie
aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente
articolo, decide il tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente con riferimento alla sede
dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella
convenzione. 9. All'atto della stipula della
convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere
agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore
e simili, pena la risoluzione automatica della
convenzione.
Art. 12
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica
immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto
espletamento del servizio da parte dell'obiettore di
coscienza. 2. I competenti organi di leva provvedono
a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene
tempestivamente comunicazione.
Art. 13
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai
sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre
1972, n. 772, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano
avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971,
n. 1222, sono soggetti, sino all'eta' prevista per i
cittadini che hanno prestato servizio militare, al
richiamo in caso di pubblica calamita'. 2. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco
dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le
norme penali e disciplinari previste dalla presente
legge per gli ammessi al servizio civile. 4. In
caso di guerra o di mobilitazione generale, gli
obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o
che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio,
e per i quali non siano sopravvenute le condizioni
ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla
protezione civile ed alla Croce rossa.
Art. 14
1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di
prestarlo e' punito con la reclusione da sei mesi a due
anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo
chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio
civile, rifiuta di prestare il servizio militare,
prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di
coscienza che ostano alla prestazione del servizio
militare. 3. Competente a giudicare per i reati di
cui ai commi 1 e 2 e' il pretore del luogo nel quale
deve essere svolto il servizio civile o il servizio
militare. 4. La sentenza penale di condanna per uno
dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi
di leva. 5. Coloro che in tempo di pace, adducendo
motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o
senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima
o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio
militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di
prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto
la pena della reclusione per un periodo complessivamente
non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
6. L'imputato o il condannato può fare domanda per
essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile
nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso
in cui tale domanda sia gia' stata presentata e respinta
per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi
previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di
prestare servizio nelle Forze armate. 7. Per la
decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di
cui all'articolo 5, comma 1, e' ridotto a tre mesi.
8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il
tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in
diminuzione della durata prescritta per il servizio
militare o per il servizio civile.
Art. 15
1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto
di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente
quando sopravvengano o siano accertate le condizioni
ostative indicate all'articolo 2. 2. Nelle ipotesi
di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare
servizio militare, per la durata prevista per
quest'ultimo, se la decadenza interviene prima
dell'inizio del servizio civile, e per un periodo
corrispondente al servizio civile non prestato, in
ogni caso non superiore alla durata della leva, se la
decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini
che abbiano prestato il servizio militare di leva, a
tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che
abbiano prestato servizio civile quando per essi siano
sopravvenute le condizioni ostative previste
dall'articolo 2. 5. Allo stesso richiamo sono
soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio
civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato,
anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni
richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli
che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o
organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla
progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di
armi. 6. A coloro che sono stati ammessi a prestare
servizio civile e' vietato detenere ed usare le armi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché
assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella
fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di
rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e
dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti,
qualora il fatto non costituisca più grave reato, con
le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per
detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre,
decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È
fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di
rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi
autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di
cui al presente comma. 7. A coloro che sono stati
ammessi a prestare servizio civile e' vietato
partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze
armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della
guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di
polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello
Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso
delle armi.
Art. 16
1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere
impieghi pubblici e privati, iniziare attività
professionali, ne' iscriversi a corsi o a tirocini
propedeutici ad attività professionali che impediscano
il normale espletamento del servizio. 2. Chi viola
il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede
presso altra regione geograficamente non contigua, anche
nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva,
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma
1. 3. A chi si trova gia' nell'esercizio delle
attività e delle funzioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni valevoli per i cittadini
chiamati al servizio militare.
Art. 17
1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti
reprensibili o incompatibili con la natura e la
funzionalita' del servizio possono essere comminate
le seguenti sanzioni: a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga; c) la
sospensione di permessi e licenze; d) il
trasferimento ad incarico affine, anche presso altro
ente, in altra regione, oppure a diverso incarico
nell'ambito della stessa o di altra regione; e) la
sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi,
senza paga e con conseguente recupero dei periodi di
servizio non prestato. 2. Il regolamento generale di
disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera
i), stabilisce i criteri di applicazione delle
sanzioni in relazione alle infrazioni commesse. 3.
Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
irrogate dal legale rappresentante dell'ente o
dell'organizzazione interessati e vengono comunicate
all'Ufficio nazionale per il servizio civile. 4.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le
altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti
notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può
decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo
di quelle gia' adottate. 5. Quando il comportamento
dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e
proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le
norme di cui all'articolo 14.
Art. 18
1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che
contravvengono a norme di legge o alle disposizioni
della convenzione, ferme restando le eventuali
responsabilita' penali individuali, sono soggetti a
risoluzione della convenzione o a sospensione
dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento
motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente
o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il
servizio civile provvede alla riassegnazione degli
obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente
o la stessa organizzazione, sino al completamento del
periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni
espresse nella domanda. 3. Contro la risoluzione
della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono
proporre ricorso al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente con riferimento
alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale
indicata nella convenzione.
Art. 19
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile
degli obiettori di coscienza. 2. Tutte le spese
recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito
e nei limiti delle disponibilità del Fondo. 3. La
dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi
a decorrere dal 1998. 4. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120
miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge
15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e
integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1
"obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di
previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e
corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
Art. 20
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni
anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione
sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento
del servizio civile.
Art. 21
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
emana le norme di attuazione e predispone il testo dell
e convenzion i tipo, dopo aver acquisito i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 2. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui
al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza
l' Ufficio nazionale per il servizio civile assume la
responsabilita' di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione
amministrativa degli obiettori in servizio.
Art. 22
1. In attesa del riesame delle convenzioni gia' stipulate e
della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego
degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della
presente legge, restano valide le convenzioni stipulate
dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi
della normativa precedente.
Art. 23
1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche
ed integrazioni, e' abrogata.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. Data a Roma, addi' 8 luglio 1998
SCALFARO
Presidente della Repubblica Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli:
Flick
LAVORI
PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 46):
Presentato dal sen. Bertoni il 9 maggio 1996.
Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede
referente, il 30 maggio 1996, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 12 e 13 , della
giunta per gli affari delle Comunità europee e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 4 commissione il 25 settembre, 3, 9, 16,
23, 29 ottobre e 5 novembre 1996. Esaminato in aula
il 22, 23 e 28 gennaio 1997 e approvato il 29 gennaio
1997. Camera dei deputati (atto n. 3123):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 4 febbraio 1997, con pareri delle
commissioni II, XI, I, III, V, VIII, X e XII.
Esaminato dalla IV commissione il 13, 18, 19 febbraio,
11, 12, 20 marzo, 1 e 3 aprile 1997. Esaminato in
aula il 26 maggio, 4 giugno, 14 luglio, 30 ottobre 1997,
24, 25, 26 marzo 1998 e approvato, con
modificazioni, il 14 aprile 1998. Senato della
Repubblica (atto n. 46/ B): Assegnato alla 4
commissione (Difesa), in sede referente, il 22 aprile
1998, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 3 , 5 e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 4 commissione il 13 maggio 1998.
Esaminato in aula il 10 e 11 giugno 1998 e approvato il
16 giugno 1998. N O T E Avvertenza: Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 2:
- I testi degli articoli 28 e 30 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti: "Art. 28
(Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice
penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza
licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e
di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di
parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di
altri oggetti destinati all'armamento e
all'equipaggiamento di forze armate nazionali o
straniere. La licenza e', altresì, necessaria per
la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle
armi predette o di parti di esse, di munizioni, di
uniformi militari o di altri oggetti destinati
all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il
contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un più grave reato, con l'arresto da un
mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire
800.000". "Art. 30 (Art. 29 T.U. 1926). - Agli
effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le
altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla
persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro
contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti
o accecanti". - Il testo dell'art. 2 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1, comma
1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e' il seguente:
"Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente
art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i
fucili anche semiautomatici con una o più canne ad
anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima
rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad
anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico; e) i fucili e le carabine che
impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a
funzionamento automatico; f) le rivoltelle a
rotazione; g) le pistole a funzionamento
semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890. Sono
altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine
che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presenti no specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di
caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e
siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso
da quelle militari. Sono infine considerate armi
comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da
sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria
compressa sia lunghe, sia corte e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca, ovvero, di armi e strumenti per i quali la
commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in
relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine
a recare offesa alla persona (1/ a). Le munizioni a
palla destinate alle armi da sparo comuni non possono
comunque essere costituite con pallottole a nucleo
perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva,
ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali
da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o
corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze
e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e
di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita
licenza del questore. Le disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno l931,
n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le
successive rispettive modificazioni e della presente
legge relative alla detenzione ed al porto delle armi
non si applicano nei riguardi degli strumenti
lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro
impiego e' previsto da disposizioni legislative o
regolamentari, ovvero, quando sono comunque detenuti o
portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di
protezione civile". Note all'art. 5: - Il testo
del codice di procedura civile e' stato approvato con
regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253 suppl.). - Il
decreto legislativo 19 febbraio l993, n. 51, reca:
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado". - Il testo dell'art. 50-ter del codice di
procedura civile introdotto dal citato decreto
legislativo n. 51 del 1998 e' il seguente: "Art. 50
-ter (Cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione monocratica). - Fuori dei casi previsti
dall'art. 50 - bis, il tribunale giudica in composizione
monocratica". Note all'art. 8: - I testi
dell'art. 11, comma 1, lettera a) e dell'art. 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono i seguenti: "Art.
11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vi gore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a: a)
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo". "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della
delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11,
il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione
e trasferimento delle funzioni e delle risorse
concernenti compiti operativi o gestionali in
determinati settori, anche in relazione al conferimento
di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti; b)
trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi; c)
garantire al personale inquadrato ai sensi dell'art. 38
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di
opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferite le
competenze; d) trasferire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla
responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche
funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla
legge; e) garantire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio
dell'anno in corso; f) procedere alla
razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra
i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei
conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei
principi e dei criteri direttivi indicati dall'art.
4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura; g) eliminare le duplicazioni
organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi
amministrativi e organi tecnici, con eventuale
trasferimento, riallocazione o unificazione delle
funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le
strutture di primo livello, anche mediante istituzione
di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento
autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di
diverse amministrazioni, sulla base di criteri di
omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal
capo I della presente legge, gli organi di
rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di
raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli
enti locali; i) procedere, d'intesa con le regioni
interessate, all'articolazione delle attività
decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma
essi siano gestiti o sottoposti al controllo
dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che,
se organizzati a livello sovraregionale, ne sia
assicurata la fruibilita' alle comunità, considerate
unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora
esigenze organizzative o il rispetto di standard
dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva
l'unità di ciascuna regione; l) riordinare le
residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate
presso ciascuna provincia, in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo
funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle
presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un più razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle
responsabilita'; n) rivedere, senza aggravi di spesa
e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle
responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e
disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di
incentivazione o similari; o) diversificare le
funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali
e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di
supporto e di raccordo tra organo di direzione politica
e amministrazione e della necessita' di impedire, agli
uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo
svolgimento di attività amministrative rientranti nelle
competenze dei dirigenti ministeriali; p) garantire
la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche
attraverso opportune modalità e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione del
numero dei componenti; q) istituire servizi centrali
per la cura delle funzioni di controllo interno, che
dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
prevedendo interventi sostitutivi nei confronti
delle singole amministrazioni che non provvedano alla
istituzione dei servizi di controllo interno entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo; r) organizzare le strutture secondo
criteri di flessibilita', per consentire sia lo
svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento
di specifici obiettivi e missioni; s) realizzare gli
eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilità su base
territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei
posti disponibili a seguito della definizione delle
piante organiche e con le modalità previste dall'art.
3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, fermo restando che le singole amministrazioni
provvedono alla copertura degli oneri finanziari
attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di
bilancio; t) prevedere che i processi di
riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne
agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite
attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione; prevedere che, a tal fine, il
contingente di personale indicato nel regolamento
recante disposizioni per l'organizzazione ed il
funzionamento della Scuola superiore sia considerato
aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A
e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo
sia riservato al personale in posizione di comando e
di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la
richiesta di comando e' motivata da attività svolte
dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar
corso alla richiesta. 2. Nell'ambito dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio
dei Ministri può disporre variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, da adottare con
decreto del Ministro del tesoro. 3. Il personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di
entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici
ed autorità indipendenti, e', a domanda, inquadrato
nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti
pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in
soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle
A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono corrispondentemente ridotte". - La legge 23
agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri". - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis,
della citata legge n. 400 del 1988 e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati
ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con i documenti e con
l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino
degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed
i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici
hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale, centrale periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita
eliminando le duplicazioni funzionali; c)
previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione
e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche; e) previsione di decreti ministeriali di
natura non regolamentare per la definizione dei compiti
delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali". Nota all'art. 9: - I
testi degli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sono i seguenti: "Art. 31 (Volontari in
servizio civile). - 1. Agli effetti della presente legge
sono considerati volontari in servizio civile i
cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle
conoscenze tecniche e delle qualità personali
necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi
interessati, nonché di adeguata formazione e di
idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e
nella ricerca prioritaria dei valori di solidarieta' e
della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un
contratto di cooperazione della durata di almeno due
anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si
siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo
di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito
di programmi previsti dall'art. 29. 2. Il contratto
di cooperazione deve prevedere il programma di
cooperazione nel quale si inserisce l'attività di
volontariato e il trattamento economico. I contenuti di
tale contratto sono definiti dal comitato direzionale
sentito il parere della commissione per le
organizzazioni non governative. I volontari in servizio
civile con contratto di cooperazione registrato presso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33,
comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per
le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie,
ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e
l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto
dei volontari. Termini e modalità del versamento
dei contributi saranno definiti dal regolamento di
esecuzione della presente legge, anche in deroga alle
disposizioni previste in materia per le predette
assicurazioni. 2-bis. I contributi previdenziali e
assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali
sono commisurati ai compensi convenzionali determinati
con apposito decreto interministeriale, sono posti
integralmente a carico della Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo la quale provvede
direttamente all'accredito dei contributi presso il
fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I
volontari ed i loro familiari a carico sono anche
assicurati contro i rischi di infortuni, morte e
malattia con polizza a loro favore. La Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al
pagamento dei premi per massimali che sono determinati
con delibera del comitato direzionale su proposta della
commissione per le organizzazioni non governative. Per
i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma
1, lettera a), il trattamento previdenziale ed
assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di
appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la
parte a carico del lavoratore e' rimborsata dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
alle stesse amministrazioni. 3. Il comitato
direzionale, sentito il parere della commissione per le
organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna
annualmente i criteri di congruita' per il trattamento
economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del
caso di volontari con precedente esperienza, che siano
chiamati a svolgere funzioni di rilevante
responsabilita'. 4. È parte integrante del
contratto di cooperazione un periodo all'inizio del
servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla
formazione. 5. La qualifica di volontario in
servizio civile e' attribuita con la registrazione del
contratto di cui al comma 1, presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine
la Direzione generale deve verificare la conformita' del
contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 6.
Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
alla rappresentanza italiana competente per territorio
ai fini previsti dall'art. 34. Art. 32 (Cooperanti
delle organizzazioni non governative). - 1. Le
organizzazioni non governative idonee possono inoltre
impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti
conformi alle finalità della presente legge, ove
previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei
pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'art.
14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni
in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza
professionale e delle qualità personali necessarie, che
si siano impegnati a svolgere attività di lavoro
autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto
di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per
l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita'
tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui
sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno
definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere
della commissione di cui all'art. 8, comma 10. 2. La
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo,
verificata tale conformita' nonché la congruita' con il
programma di cooperazione, registra il contratto
attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai
sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti
dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al
collocamento in aspettativa senza assegni per la durata
del contratto di cooperazione. 2-bis. I cooperanti
in servizio con contratto di cooperazione registrato
presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo possono iscriversi a loro cura alle
assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti
dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione
per le malattie, limitatamente alle prestazioni
sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del
rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a
carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del
versamento dei contributi saranno definiti dal
regolamento di esecuzione della presente legge, anche in
deroga alle disposizioni previste in materia per le
predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai
compensi convenzionali da determinarsi con apposito
decreto interministeriale. 2-ter. I contributi
previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si
iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono
posti integralmente a carico della Direzione generale
per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i
loro familiari a carico sono anche assicurati contro i
rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro
favore. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali
che sono determinati con delibera del comitato
direzionale su proposta della Commissione per le
organizzazioni non governative. 2-quater. I
cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio
prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art.
20. 3. Copia del contratto registrato e' trasmessa
dalla Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo alla rappresentanza italiana competente per
territorio ai fini previsti dall'art. 34. Art. 33
(Diritti dei volontari). - 1. Coloro ai quali sia
riconosciuta con la registrazione la qualifica di
volontari in servizio hanno diritto: a) al
collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti
di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da
enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da
determinare periodicamente con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo
trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini
della progressione della carriera, della attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento
di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento
in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente
il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come
volontario; b) al riconoscimento del servizio
prestato nei Paesi in via di sviluppo; c) alla
conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le
disposizioni del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e
successive norme integrative, relative ai lavoratori
chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora
beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi
della presente legge. 2. Alle imprese private che
concederanno ai volontari e cooperanti da esse
dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni
e' data la possibilità di assumere personale
sostitutivo con contratto a tempo determinato. Art.
34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I
volontari in servizio civile e i cooperanti con
contratto di breve durata per i periodi di servizio
svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla
vigilanza del Capo della rappresentanza italiana
competente per territorio, al quale comunicano l'inizio
e la fine della loro attività di cooperazione. 2.
Essi devono assolvere alle proprie mansioni con
diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio
compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in
operazioni di polizia o di carattere militare. 3. I
volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con
le organizzazioni non governative rapporti di lavoro
subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione.
Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente
stipulato dal volontario o dal cooperante, anche
tacitamente, con le organizzazioni non governative e'
nullo ai sensi dell'art. 1343 del codice civile. In caso
di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del
divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza -
accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma
2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31
o 32, e' risolto con effetto immediato e i volontari o i
cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente
legge. 4. Il Ministro degli affari esteri può
inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei
cooperanti: a) quando amministrazioni, istituti,
enti od organismi per i quali prestano la loro opera in
un determinato Paese cessino la propria attività, o la
riducano tanto da non essere più in grado di servirsi
della loro opera; b) quando le condizioni del Paese
nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo
da impedire la prosecuzione della loro attività o il
regolare svolgimento di essa. 5. Gli organismi non
governativi idonei possono risolvere anticipatamente i
contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del
volontario o del cooperante interessato, in caso di
grave inadempienza degli impegni da questo assunti,
previa comunicazione delle motivazioni alla direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo e
autorizzazione di questa ultima. Art. 35 (Servizio
militare: rinvio e dispensa). - 1. I volontari in
servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi
dell'art. 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano
ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di
leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al
Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a
concederlo per la durata del servizio all'estero, a
condizione che il richiedente sia sottoposto a visita
medica ed arruolato. 2. Al termine di un biennio di
effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati,
i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio
militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la
definitiva dispensa dal Ministero della difesa. 3.
Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo
tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si
e' impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio
di servizio, decade dal beneficio della dispensa.
Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui
al comma 4 dell'art. 34 o per documentati motivi di
salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in
posizione di rinvio nel Paese di destinazione e'
proporzionalmente computato ai fini della ferma militare
obbligatoria". Note all'art. 13: - La legge 15
dicembre 1972, n. 772, reca: "Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza". - Il
testo dell'art. 33 della legge 15 dicembre 1971, n.
1222, e' il seguente: "Art. 33. - I volontari in
servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi
extra europei ai sensi dell'art. 26 e che debbano ancora
effettuare il servizio militare obbligatorio di leva,
possono in tempo di pace chiederne il rinvio al
Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a
concederlo per la durata del servizio all'estero nei
limiti del contingente di cui all'art. 36 ed alla
condizione che il richiedente sia stato sottoposto a
visita medica ed arruolato. Al termine di un biennio
di effettivo e continuativo servizio nei Paesi
suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio
del servizio hanno diritto ad ottenere in tempo di pace
la definitiva dispensa dal Ministero della difesa,
La definitiva dispensa dal servizio militare e'
equiparata, agli effetti previsti dall'art. 91 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare".
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