Legge 240/1981 - Locazione finanziaria Artigiancassa

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Legge 240/1981 - Locazione finanziaria Artigiancassa

I beneficiare sono le imprese artigiane come disciplinate dalla legge quadro n. 443 del 1985, sia singole che associate, con le limitazione di cui al Regolamento de minimis CE n. 1998/2006.

Spese ammissibili

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione degli immobili aziendali posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa;
b) l'acquisto di macchine e attrezzi nuovi ed usati e autoveicoli nuovi, posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa. Per le imprese che non svolgono attività di trasporto persone, le autovetture sono agevolabili fino a una cilindrata massima di 1.600 cc., purchè Euro 5.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca del contributo.

Agevolazioni

Il contributo e' pari alternativamente al:
- 50% del tasso di riferimento comunitario;
- 70% del tasso di riferimento comunitario, nei seguenti casi:

  • a. imprese operanti nei settori tessile-abbigliamento (sottosezioni DB 17 e DB 18 della classificazione Istat 2002 ), oreficeria (categorie 36.22.1 e 36.22.2), automobilistico (sottosezioni DM 34.3 e DM 35), indotto auto (cioè aziende i cui ricavi siano riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico);

  • b. imprese che, insediate in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, si rilocalizzano in aree idonee;

  • c. imprese localizzate nei comuni montani.

L’importo massimo agevolabile è di 500.000,00 € rotativo.
Il plafond rotativo si ricostituisce sulla base dell’avvenuto pagamento delle rate dei leasing e dei finanziamenti agevolati in corso e quindi l’utilizzo in essere è rappresentato unicamente dal debito residuo.
Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile è fissato in 62.000 € per ogni socio. Per i consorzi e le società consortili l’importo massimo si determina moltiplicando 500.000 € per il numero delle imprese consorziate.
L’importo dell’operazione ammissibile è pari al valore del bene diminuito del prezzo di riscatto; inoltre non è ammesso il pagamento anticipato di canoni superiori al 15% del valore del bene locato per le operazioni con durata fino a 5 anni, ed al 20% per le operazioni oltre i 5 anni.

Qualunque sia la maggiore durata dei contratti di leasing, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

  • dieci anni per i finanziamenti destinati all’acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili e all’installazione di impianti fotovoltaici;

  • cinque anni per l’acquisto di macchinari ed attrezzature;

  • Importo minimo delle operazioni di locazione finanziaria: € 10.000,00 (valore del bene).

Il contributo decorre dalla data di consegna del bene che è quella di sottoscrizione del verbale di consegna e constatazione.
Il contributo è erogato in unica soluzione, previa attualizzazione.

L’agevolazione rientra nel regime “de minimis? (Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006).

L’agevolazione “artigiancassa? è cumulabile con agevolazioni disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità massima prevista da tali regimi.

Procedure

La domanda di ammissione al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana e dal soggetto presentatore (Società di leasing/Banca/Confidi/Associazione di categoria) convenzionato, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema appositamente predisposto.

La predetta domanda deve essere trasmessa dal soggetto presentatore alla Sede Regionale dell'Artigiancassa del Piemonte entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo.
Alla domanda, utilizzabile anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società di leasing, la seguente documentazione:

  • a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;

  • b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Soggetto gestore

Artigiancassa S.p.A gestisce, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione, il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di locazione finanziaria a favore delle imprese artigiane.

Per ulteriori informazioni:
sito artigiancassa: www.artigiancassa.it

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