Legge 949 del 1952

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Legge 949 del 1952

I beneficiari sono imprese artigiane come disciplinate dalla legge quadro n° 443 del 1985, sia singole che associate, con le limitazioni di cui al Regolamento de minimis CE n. 1998/2006.

Spese ammissibili

Il finanziamento deve essere destinato:

  • a) all'acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione dell'immobile aziendale posto al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa;

  • b) all'acquisto di macchinari e attrezzature nuovi ed usati e autoveicoli nuovi, posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa. Per le imprese che non svolgono attività di trasporto persone, le autovetture sono agevolabili fino a una cilindrata massima di 1600 cc., purchè Euro 5;

  • c) all’acquisto di software, diritti di brevetto, marchi, licenze, sistemi di qualità aziendali ed alla costruzione di siti internet aziendali;

  • d) all’acquisizione di aziende e loro rami a seguito di cessione (compresi avviamento e scorte);

  • e) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca del contributo.

Agevolazioni

Il contributo è pari alternativamente al:
- 50% del tasso di riferimento comunitario;
- 70% del tasso di riferimento comunitario, nei seguenti casi:
a. imprese operanti nei settori tessile-abbigliamento (sottosezioni DB 17 e DB 18 della classificazione Istat 2002), oreficeria (categorie 36.22.1 e 36.22.2), automobilistico (sottosezioni DM 34.3 e DM 35), indotto auto (cioè aziende i cui ricavi siano riconducibili per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla filiera produttiva del settore automobilistico);
b. imprese che, insediate in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, si rilocalizzano in aree idonee;
c. imprese localizzate nei comuni montani.

Il plafond ammissibile alle agevolazioni per ogni impresa è:
- per le tipologie di investimento a), b), c), d) è di 500.00,00 € rotativo;
- per le scorte di materie prime e prodotti finiti è di 100.000 € rotativo.
Il plafond rotativo si ricostituisce sulla base dell’avvenuto pagamento delle rate dei finanziamenti e dei leasing agevolati in corso e quindi l’utilizzo in essere è rappresentato unicamente dal debito residuo.
Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile è fissato in 62.000 € per ogni socio. Per i consorzi e le società consortili l’importo massimo si determina moltiplicando 500.000 € per il numero delle imprese consorziate.
Tali massimali sono indipendenti dall’ammontare del finanziamento bancario, che può anche essere di importo superiore.

Qualunque sia la maggiore durata dei contratti di finanziamento il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di:
- 10 anni per i finanziamenti destinati all’acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili, all’installazione di impianti fotovoltaici e all’acquisizione di aziende;
- 5 anni per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, software, diritti di brevetto, marchi, licenze, sistemi di qualità aziendali e per la costruzione di siti internet aziendali;
- 3 anni per l’acquisto di scorte, elevabile fino a 5 anni per i finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione (si intendono tali le imprese iscritte all’Albo da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda al soggetto presentatore).

Nelle operazioni di finanziamento il periodo di preammortamento non può superare i 24 mesi per gli investimenti immobiliari ed i 6 mesi per tutte le altre destinazioni.

L’importo minimo dei finanziamenti è 10.000,00 €.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento o se successive dalla data di sostenimento della spesa o di utilizzo dell’investimento.
Il contributo è erogato in unica soluzione, previa attualizzazione.

L’agevolazione rientra nel regime “de minimis? (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006).
L’agevolazione “Artigiancassa? è cumulabile con agevolazioni disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità massima prevista da tali regimi.

Procedure

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana e dal soggetto presentatore (Banca/Confidi/Associazione di categoria) convenzionato, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema appositamente predisposto.
La domanda deve essere trasmessa dal soggetto presentatore alla Sede Regionale dell'Artigiancassa del Piemonte entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo.
Alla domanda, utilizzabile anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata:

  • se il soggetto presentatore è diverso dalla Banca finanziatrice, copia del piano di ammortamento vistato dalla Banca;

  • la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima ovvero, autocertificazioni compilando gli appositi moduli;

  • in caso di acquisto di immobile o di azienda, dovrà essere allegato copia del contratto di compavendita. Per gli investimenti immobiliari è anche necessaria la planimetria dei locali e, in caso di costruzione; ampliamento e ristrutturazione, anche la dichiarazione di un Tecnico iscritto ad un Albo professionale.

Soggetto erogante

Artigiancassa S.p.A. gestisce, sulla base di apposita Convenzione stipulata con la Regione, il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche.

 

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