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Banca
Banca
Il termine
banca deriva dal longobardo bank e cioè
panca, dove si dava la paga ai soldati. In seguito, il luogo in cui si cambiava
denaro. Al giorno d'oggi,
la banca è un'impresa la cui attività principale (cosiddetta attività
bancaria) consiste nell'esercizio contemporaneo della raccolta di depositi
presso i risparmiatori e della concessione di prestiti. In
particolare:
— la raccolta del risparmio fra il pubblico comprende qualsiasi forma
di raccolta del denaro che renda la banca debitrice della restituzione ed
attribuisca al risparmiatore il diritto alla restituzione della somma
versata, o addirittura il diritto ad un corrispettivo per il godimento della
stessa; tale raccolta può aver luogo sotto ogni forma, quindi anche
attraverso contratti diversi da quelli bancari, e fra il pubblico,
cioè tra una massa indifferenziata di risparmiatori;
— l'esercizio del credito comprende non solo quei contratti che
rendono la banca creditrice di una somma di denaro e la controparte
debitrice della restituzione della stessa, ma anche i crediti di firma,
cioè la prestazione di garanzie a favore di terzi (ad esempio, l'avallo
e la fideiussione bancaria), che attribuiscono il diritto alla
restituzione delle somme pagate. Anche tale attività può svolgersi
attraverso la stipulazione di contratti diversi da quelli bancari, ma non è
necessario che si svolga tra il pubblico: accade spesso, infatti, che la
banca sia vincolata istituzionalmente al finanziamento di determinate
categorie di soggetti.
L'esercizio congiunto delle due attività, o meglio ancora il
collegamento esistente tra di esse, costituisce il criterio essenziale per
individuare la nozione di banca e distinguerla da altri intermediari
finanziari (v. Trasformazione di
liquidità).
L'attività della banca, tuttavia, non si limita soltanto alla raccolta del
risparmio ed all'esercizio del credito: accanto a queste attività, essa
svolge una serie di operazioni che vengono generalmente denominate
servizi bancari (operazioni su titoli per conto della clientela,
gestione dei pagamenti per conto della stessa, consulenza finanziaria,
amministrazione fiduciaria di patrimoni, depositi di titoli a custodia,
cassette di sicurezza ecc.), nonché attività che sono espressione di
funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione (servizi di esattoria
e tesoreria per enti pubblici, gestione degli incentivi pubblici alle
imprese ecc.).
La gamma delle attività che le banche possono svolgere varia, però, da
ordinamento ad ordinamento. In Italia, ad esempio, la
legge bancaria del 1936 (v.) aveva
sancito una netta distinzione fra aziende
di credito (v.) ed istituti
di credito (v.), tale specializzazione dell'attività bancaria è
venuta meno con l'approvazione del D.Lgs. 385/93 (v.
Testo Unico Bancario) che,
adeguando il nostro ordinamento alle disposizioni dettate dagli organi
comunitari, ha abolito qualsiasi criterio di distinzione operativa,
temporale ed istituzionale all'interno del sistema creditizio.
Un ulteriore passo verso l'ampliamento del ruolo delle banche all'interno
del sistema finanziario è stato compiuto attraverso un processo di riforma
normativa che ha avuto inizio con l'approvazione del D.Lgs. 415/1996 (v.
Eurosim), e che ha trovato la
sua definitiva sistemazione con l'emanazione del D.Lgs. 58/1998.
Quest'ultimo provvedimento, infatti, ha integrato e riordinato in un unico
testo le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie 93/22
(relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari) e
93/6 (relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi), già introdotte dal D.Lgs. 415/1996, coordinandole con
le norme relative ai mercati finanziari, agli emittenti e agli intermediari
finanziari. Con il recepimento delle citate direttive le banche diventano a
pieno titolo operatori del settore finanziario, non avendo più limiti
di attività in tale campo.
In realtà la L. 1/91 già includeva ampiamente le banche tra gli intermediari
finanziari, in quanto esse potevano essere autorizzate, a norma dell'art.
16, ad esercitare tutte le attività riservate alle
SIM (v.). L'unica attività
attribuita in modo esclusivo a queste ultime era quella di negoziazione di
valori mobiliari, essendo consentito alle banche di negoziare direttamente
solo titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa o ammessi al
mercato ristretto (v.).
In pratica, il ruolo delle banche doveva limitarsi essenzialmente a quello
di centrale di raccolta di ordini di acquisto e di vendita di valori
mobiliari, che dovevano successivamente trasmettere ad una SIM per la loro
esecuzione.
Adeguandosi alla direttiva comunitaria, che consente alle banche e alle
imprese di investimento comunitarie di operare direttamente nei
mercati regolamentati (v.) europei,
il nostro legislatore ha dovuto consentire anche alle nostre imprese
bancarie l'accesso diretto alle contrattazioni.
È da notare, tuttavia, che in realtà la portata innovatrice della
disposizione è meno rivoluzionaria di quanto potrebbe apparire a prima
vista. Molte SIM, infatti, erano una diretta emanazione di imprese bancarie
che, attraverso la costituzione di società ad hoc, avevano aggirato
l'ostacolo costituito dalla riserva di attività a favore delle SIM. Per
molte banche si è trattato, in sostanza, di decidere se continuare ad
operare attraverso la SIM da loro costituita oppure assumere tale attività
in proprio.
Ovviamente, come per gli altri operatori abilitati alla prestazione dei
servizi di investimento (es. le SIM), anche per le banche è possibile
operare nello svolgimento, di tali servizi su tutto il mercato
comunitario e nei paesi extracomunitari (v.
Attività ammesse al mutuo riconoscimento)
e ciò sia in regime di libera prestazione di servizi che attraverso
l'apertura di succursali.
Attività bancarie che beneficiano del mutuo riconoscimento
1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. Operazioni di prestito (*);
3. Leasing finanziario;
4. Servizi di pagamento;
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers
cheques, lettere di credito);
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di
deposito ecc.);
b) cambi;
c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
d) contratti tassi di cambio e tassi d'interesse;
e) valori mobiliari.
8. Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi
connessi;
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel
campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13. Servizi di informazione commerciale;
14. Locazione di cassette di sicurezza;
15. Tutte le attività che ampliano questo allegato alla seconda direttiva
CEE n. 89/646.
(*) Comprendono in particolare: credito al consumo; credito con garanzia
ipotecaria; factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo;
credito commerciale (incluso il forfaiting).
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