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Usucapione

L'Usucapione in base all'articolo 1159 del codice
civile è un modo di acquisto della proprietà, o di altro diritto
reale, per effetto del possesso continuato di un bene protratto per il tempo
previsto dalla legge. L'usucapione dei beni immobili si compie dopo venti
anni, ridotti a dieci nel caso di bene acquistato in buona fede da chi
non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la
proprietà e che sia stato debitamente trascritto. L'usucapione dei beni
mobili e dei beni mobili registrati si compie in dieci anni, venti se
il possessore è in mala fede.Il periodo è ridotto a 10 anni per l'usucapione
abbreviato (art. 1159 c.c.).
Requisiti Essenziali per l'usucapione
a) il possesso della cosa b) il trascorrere di un determinato periodo di
tempo.
Il possesso deve avere determinate caratteristiche:
a) deve essere continuato e non interrotto:
è interrotto quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un
anno;
b) deve essere pacifico e pubblico: non acquistato cioè in
modo violento o clandestino;
c) deve essere inequivoco: deve cioè
consistere in modo né dubbio né incerto nell'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Usucapire "sembra facile", ma in realtà, secondo la giurisprudenza, è molto
difficile usucapire un immobile. E' necessario infatti non solo un possesso
esclusivo esteso a tutto l'immobile e inconciliabile con la possibilità di
possesso da parte degli altri comproprietari, ma anche degli atti o
comportamenti inequivoci con i quali si esteriorizzi (si "faccia vedere", si
comunichi, agli altri comproprietari) la volontà di essere l'unico
possessore e di escluderli dalla proprietà e dall'uso dell'immobile.
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