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Anche il Governo Italiano si è attivato per incentivare il risparmio energetico, prevedendo dei contributi, delle detrazioni e degli incentivi nelle varie Finanziarie. Ogni anno la Finanziaria rinnova queste agevolazioni, ma le procedure da seguire e l'entità degli incentivi variano purtroppo ogni anno.  Per questo anno i cittadini che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire innanzitutto di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d’imposta del 55%.

Cosa significa detrazione d'imposta?

Significa che la somma che io cittadino ho speso per "migliorare in senso energetico" la mia casa posso toglierla dall'imponibile su cui pago le tasse. La detrazione è attualmente del 55% e deve essere detratta in 10 anni. Se il mio reddito imponibile è 100 e ho speso 50 per investimenti in risparmio energetico, pagherò le tasse su 100 - (50/10) = 100 - 5 = 95.

Quali sono gli interventi che attuano un risparmio energetico e prevedono gli incentivi?

Rientrano negli incentivi gli interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); l’installazione di pannelli solari; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

  • riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L'intervento deve riguardare un edificio esistente e permettere di ottenere un fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai parametri definiti con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Guardate la tabelle previste dalla normativa. La detrazione massima è pari a 100.000 euro. Da notare che in questa categoria di interventi definita "di riqualificazione energetica” rientrano tutti i tipi di interventi che permettano di raggiungere una maggior efficienza energetica. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato da conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale;

  • interventi riguardanti gli involucri (coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi) fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Anche qua devono essere rispettati particolari parametri indicati nel suddetto Decreto;

  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, fino a una massimo di 60.000 euro;

  • interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, o con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, fino a un massimo di 30.000 euro.

Quali spese sono detraibili?

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Sono detraibili le spese di lavoro per opere eseguite tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. 
La detrazione per le spese sostenute nel 2011 deve essere diluita in 10 rate (significa che dividerò la spesa in 10 parti e ne detrarrò 1/10 ogni anno per 10 anni), mentre per quelle sostenute negli anni precedenti le rate erano 5.

La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).

 

Quali sono i documenti necessari per avere le agevolazioni?

I documenti necessari, salvo esclusioni (che preciseremo in seguito), sono l’asseverazione e l'attestato di certificazione. L’asseverazione (fatta da un tecnico abilitato) dimostra che l'intervento fatto è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa. L'attestato di certificazione energetica fornisce le informazioni necessarie sull’efficienza energetica dell’edificio (si devono consultare i Comuni che hanno procedure diverse tra di loro su questo attestato, si veda il regolamento comunale).  Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori. Inoltre l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, nel caso di pannelli solari auto-costruiti, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.

Quali documenti si devono trasmettere, come e quando?

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (coincidente con il collaudo non con il pagamento) occorre trasmettere all’Enea: copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) e la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. Ove non è previsto il collaudo si può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è possibile fare una autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire per via telematica o con raccomandata (solo quando via web non si riesce per la complessità dei lavori eseguiti che non sono descrivibili attraverso gli schemi previsti sul sito). Il destinatario in questo ultimo caso è l'Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) e deve essere indicato il riferimento "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

 

A cura della redazione di Informagiovani Italia
 

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