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LE
COOPERATIVE EDILIZIE
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al n.1 (scegliere la
zona) e 2 (scegliere il tipo di abitazione)
3. LE COOPERATIVE EDILIZIE
Gli appartamenti messi in vendita dalle cooperative permettono di
risparmiare parecchio in quanto, per legge, i prezzi non possono
superare un tetto massimo fissato dal Comitato per
l'Edilizia Residenziale.
Le cooperative edilizie sono
società senza scopo di lucro, la cui finalità è la
costruzione di abitazioni destinate ai propri soci. Per
questo comprare casa tramite le cooperative, può
risultare vantaggioso per chi non ha tante disponibilità
economiche rientrando così in determinate fasce di
reddito o di agevolazioni di acquisto dell’immobile.
Spesso le cooperative infatti, usufruiscono del credito
edilizio agevolato rilasciato dalle Regioni proprio a
questo scopo. Ecco perché questo determina il fatto che
bisogna possedere specifici requisiti per concorrere
alla graduatoria per l’aggiudicazione dell’appartamento
che si costruisce con la cooperativa.
Queste cooperative inoltre, hanno anche agevolazioni
fiscali e non solo come per l’imposta di bollo, quella
di registro e una deduzione dal reddito soggetto ad
IRPEG.
• Tipi di cooperative
Si possono determinare due tipi di cooperative edilizie:
- cooperative a proprietà indivisa, si
riferisce a persone che vogliono l’assegnazione in
godimento a tempo indeterminato di un appartamento.
Quindi i soggetti interessati diventano soci assegnatari
contribuendo al finanziamento della costruzione degli
alloggi. La cooperativa procede alla realizzazione di
immobili di civile abitazione che verranno concessi solo
in godimento ai soci assegnatari. I soci assegnatari
contribuiscono al finanziamento della costruzione degli
alloggi, sia attraverso il versamento della quota
sociale sia attraverso l'integrazione dei fabbisogni
finanziari non coperti dai mutui ottenuti dalla
cooperativa attraverso particolari forme di
finanziamento la cui determinazione è demandata
all'autonomia statutaria. II socio è inoltre tenuto a
versare un canone di godimento, la cui determinazione
viene indicata nei regolamenti della cooperativa.
- cooperative a proprietà individuale o divisa,
l'adesione alla cooperativa, questo caso, riguarda soci
che intendono ottenere l'assegnazione in proprietà di un
alloggio. La cooperativa procede alla realizzazione di
immobili non destinati a entrare a far parte delle
immobilizzazioni della cooperativa, ma che troveranno
rilevazione in bilancio tra le rimanenze. I soci
contribuiscono al finanziamento della costruzione
dell'abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in
proprietà.
Il consiglio comunque è di verificare sempre la serietà
della cooperativa per non incorrere in frodi e
rimetterci il denaro. Scegliere quindi una cooperativa
iscritta alle associazioni di categoria e verificarne la
presenza all’Albo nazionale delle cooperative edilizie.
• Tutela del Decreto Legislativo 122/2005:
da qualche anno le imprese costruttrici sono obbligate a
garantire agli acquirenti una polizza assicurativa
contro i vizi con validità decennale e una fideiussione
bancaria che assicuri il pagamento degli acconti o delle
rate con validità fino alla sottoscrizione del rogito;
questo a tutela di chi compra l’immobile da eventuali
fallimenti della ditta costruttrice.
Per chi non rientrasse in questi vantaggi è comunque
consigliabile farsi rilasciare una fidejussione
bancaria, cioè un impegno della banca a tutelare
economicamente l'acquirente.
Nel decreto legislativo 122/2005 infatti, si chiariscono
tutti i principali eventi che concorrono a garantire la
restituzione somma versata dall’acquirente nel caso in
cui il costruttore incorra in una situazione di crisi.
Per maggiori informazioni leggete il Dlg 122/05 a questi
indirizzi:
-
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs122_05.html
-
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05122dl.htm
Avanti n. 4 Le vendite giudiziarie
Articolo di Ileana Cortellessa per
Informagiovani Italia
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