INFORMAGIOVANI D'ITALIA
     LE COOPERATIVE EDILIZIE

 

   

Informagiovani in Italia, lista aggiornata di tutti gli informagiovani italiani

  Forum Informagiovani

  L'educazione in Italia

  L'educazione in Europa

  Lavorare in Italia

  Lavorare in Europa

   Articoli  Informagiovani

Mettere su casa

  Energia Pulita

 

 

 

Mettere su casaLE COOPERATIVE EDILIZIE

Articoli correlati:

Casa fai da te ecologica e tecnologica

Bioedilizia, costruire risparmiando

Comprare casa, regole e consigli 

Come ottenere un mutuo per l'acquisto della casa

I non adulti che restano a casa... di mamma

 

 

Indietro al n.1 (scegliere la zona) e 2 (scegliere il tipo di abitazione)

 

3. LE COOPERATIVE EDILIZIE
Gli appartamenti messi in vendita dalle cooperative permettono di risparmiare parecchio in quanto, per legge, i prezzi non possono superare un tetto massimo fissato dal Comitato per l'Edilizia Residenziale.

Le cooperative edilizie sono società senza scopo di lucro, la cui finalità è la costruzione di abitazioni destinate ai propri soci. Per questo comprare casa tramite le cooperative, può risultare vantaggioso per chi non ha tante disponibilità economiche rientrando così in determinate fasce di reddito o di agevolazioni di acquisto dell’immobile. Spesso le cooperative infatti, usufruiscono del credito edilizio agevolato rilasciato dalle Regioni proprio a questo scopo. Ecco perché questo determina il fatto che bisogna possedere specifici requisiti per concorrere alla graduatoria per l’aggiudicazione dell’appartamento che si costruisce con la cooperativa.
Queste cooperative inoltre, hanno anche agevolazioni fiscali e non solo come per l’imposta di bollo, quella di registro e una deduzione dal reddito soggetto ad IRPEG.

• Tipi di cooperative
Si possono determinare due tipi di cooperative edilizie:
- cooperative a proprietà indivisa,  si riferisce a persone che vogliono l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un appartamento. Quindi i soggetti interessati diventano soci assegnatari contribuendo al finanziamento della costruzione degli alloggi. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione che verranno concessi solo in godimento ai soci assegnatari. I soci assegnatari contribuiscono al finanziamento della costruzione degli alloggi, sia attraverso il versamento della quota sociale sia attraverso l'integrazione dei fabbisogni finanziari non coperti dai mutui ottenuti dalla cooperativa attraverso particolari forme di finanziamento la cui determinazione è demandata all'autonomia statutaria. II socio è inoltre tenuto a versare un canone di godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della cooperativa.

- cooperative a proprietà individuale o divisa, l'adesione alla cooperativa, questo caso, riguarda soci che intendono ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio. La cooperativa procede alla realizzazione di immobili non destinati a entrare a far parte delle immobilizzazioni della cooperativa, ma che troveranno rilevazione in bilancio tra le rimanenze. I soci contribuiscono al finanziamento della costruzione dell'abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà.
Il consiglio comunque è di verificare sempre la serietà della cooperativa per non incorrere in frodi e rimetterci il denaro. Scegliere quindi una cooperativa iscritta alle associazioni di categoria e verificarne la presenza all’Albo nazionale delle cooperative edilizie.


• Tutela del Decreto Legislativo 122/2005:
da qualche anno le imprese costruttrici sono obbligate a garantire agli acquirenti una polizza assicurativa contro i vizi con validità decennale e una fideiussione bancaria che assicuri il pagamento degli acconti o delle rate con validità fino alla sottoscrizione del rogito; questo a tutela di chi compra l’immobile da eventuali fallimenti della ditta costruttrice.
Per chi non rientrasse in questi vantaggi è comunque consigliabile farsi rilasciare una fidejussione bancaria, cioè un impegno della banca a tutelare economicamente l'acquirente.
Nel decreto legislativo 122/2005 infatti, si chiariscono tutti i principali eventi che concorrono a garantire la restituzione somma versata dall’acquirente nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi.
Per maggiori informazioni leggete il Dlg 122/05 a questi indirizzi:
- http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs122_05.html

- http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05122dl.htm


Avanti n. 4 Le vendite giudiziarie

 

Articolo di Ileana Cortellessa per Informagiovani Italia