Come
forse già saprete la Legge Biagi ha cambiato il mercato
del lavoro italiano, già da qualche anno in evoluzione.
In generale con il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, modificato dal decreto legislativo 6
ottobre 2004, n. 251, il Governo ha dato attuazione alle deleghe previste dalla
legge n. 30/2003, riformando la struttura di diversi istituti sui quali si è
costruito il diritto del lavoro recente.
Che cos'è innanzi tutto il lavoro a progetto
Il contratto di lavoro a progetto è una delle
novità più importanti della Legge Biagi poiché sostituisce dal
24 ottobre 2003 i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (i cosiddetti Co.co.co) che hanno avuto nel corso di
questi ultimi anni una grande diffusione. I contratti devono
contenere uno o più progetti specifici o programmi di
lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ci sono
stati, come accade in questi casi, pareri a favore e contrari di
questo tipo di riorganizzazione del mercato del lavoro.
Caratteristiche
Innanzi tutto, il contratto di lavoro a
progetto deve essere redatto in forma scritta e
deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
-
la durata determinata o determinabile
della prestazione di lavoro;
-
il progetto o programma di lavoro, o fasi
di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante
dedotto in contratto;
-
il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e
la disciplina dei rimborsi spese;
-
le forme di coordinamento del lavoratore
a progetto con il committente;
-
le eventuali misure per la tutela della
salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
Il contratto termina quando il
progetto, il programma o la fase vengono realizzati.
Con la Circolare n. 17 del 14 giugno 2006 rivolta agli ispettori
del lavoro, il Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto
di lavoro a progetto può essere applicato anche nell'ambito
delle attività operative telefoniche svolte dai call center
purché sussistano i seguenti presupposti:
-
sia possibile individuare un preciso
progetto o programma di lavoro;
-
il collaboratore deve essere autonomo
nella gestione dei tempi di lavoro;
-
devono essere contemplate le modalità di
coordinamento consentite tra il committente ed il
collaboratore.
Il ministero afferma, a riguardo, che un
programma di lavoro od una fase di esso possono essere
individuati nell'ambito delle attività dei call center solo
quando siano idonee a configurare un risultato da conseguire
entro un termine prestabilito con la possibilità, per il
collaboratore, di decidere autonomamente il proprio ritmo di
lavoro. Più in particolare, il progetto deve comprendere una
singola e specifica "campagna" la cui durata coincide con lo
svolgimento della prestazione del collaboratore.
A questo scopo il programma di lavoro dovrà
specificare:
-
il singolo committente finale cui è
riconducibile la "campagna";
-
la durata della "campagna" (il contratto
di lavoro a progetto non potrà mai avere una durata
superiore);
-
il tipo di attività richiesta al
collaboratore nell'ambito della "campagna" (promozione,
vendita, sondaggi,…);
-
la tipologia di prodotti o servizi
oggetto dell'attività richiesta al collaboratore;
-
la tipologia di clientela da contattare.
Considerati tali requisiti, il Ministero
ritiene che il contratto di lavoro a progetto possa essere
applicabile nel caso dei call center "out bound" nei quali il
compito assegnato al collaboratore a progetto è quello di
contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza di un
prodotto o di un servizio riconducibile ad un singolo
committente.
Al contrario di quanto accade per i servizi
telefonici "out bound", alle attività di call center "in bound"
non sembra potersi applicare il contratto di lavoro a progetto.
In questo caso, infatti, l'operatore non gestisce la propria
attività, né può in alcun modo pianificarla dato che questa
consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate
dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di
lavoro la propria attività per un dato periodo di tempo.
Trattamento economico e normativo
Il compenso deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve
tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
contratto.
È prevista una maggior tutela, rispetto alle
collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso
di malattia, infortunio e gravidanza.
La malattia e l'infortunio
del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che
però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel
contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a
30 giorni per i contratti di durata determinabile.
La gravidanza comporta la
sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180
giorni.
Il collaboratore può svolgere attività a favore di più
committenti, salvo che, in sede di contratto
individuale, le parti non si siano accordate diversamente.
Inoltre il collaboratore ha il diritto di essere
riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello
svolgimento del lavoro a progetto.
Contribuzione
Per il versamento dei contributi i Lavoratori
a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per
1/3 a carico del lavoratore.
Applicazione
Il contratto di lavoro a progetto può essere
stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le
attività, con l' esclusione dei rapporti di
collaborazione con la pubblica amministrazione.
Invece per i rapporti elencati di seguito non c'è
l'obbligo di prevedere un progetto ma le parti se
vogliono possono concordare di stipulare un contratto a
progetto. I rapporti sono:
-
agenti e rappresentanti di commercio
-
coloro che esercitano professioni
intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a
specifici albi professionali (già esistenti al momento
dell'entrata in vigore del decreto)
-
componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società
-
partecipanti a collegi e commissioni
(inclusi gli organismi di natura tecnica)
-
pensionati al raggiungimento del 65° anno
di età
-
atleti che svolgono prestazioni sportive
in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa
-
collaborazioni coordinate e continuative
di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore
a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso
annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente
-
rapporti e attività di collaborazione
coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini
istituzionali in favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
Attuazione
Dopo il 24 ottobre 2004 le
collaborazioni che non sono state ricondotte a un progetto sono
cessate automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che
le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano
trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere
individuata sia fra quelle previste dalla Legge Biagi (lavoro
intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto)
sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo
parziale).
Normativa di riferimento
Art. 61-69 Decreto Legislativo n. 276/03 come
modificato dal Decreto Legislativo n. 251/04
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004
Circolare INPS n. 9/2004
Circolare INPS n. 45/2004
Circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006