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Direttiva del Ministero della Pubblica istruzione per la lotta al bullismo
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Il Bullismo nuoce
alla società in modi devastanti, sfavorisce lo sviluppo sociale ed
economico, alimenta l'aggressività e la criminalità. Un paese moderno non
può e non deve tollerare tutto questo.
A
cura della redazione sociale di Informagiovani-Italia
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Il Ministro della Pubblica
Istruzione, Fioroni ha inviato alle Istituzioni scolastiche la presente
direttiva.
Oggetto: linee di indirizzo generali
ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
Premessa: espressioni del
fenomeno dentro e fuori la scuola
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I fatti di bullismo e di violenza
che hanno interessato anche le nostre scuole, talvolta eccessivamente
enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante, che pone la
necessità di fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e
strumenti che consentano l’incremento di azioni volte a favorire la piena e
concreta realizzazione delle finalità poste a fondamento dell’autonomia
scolastica, quali la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo
educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi di
apprendimento individualizzati e interconnessi con la realtà sociale del
territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e
del benessere di bambini e adolescenti.
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L’autonomia delle istituzioni
scolastiche, costituzionalmente garantita, è orientata infatti a favorire,
come è noto, la realizzazione di interventi educativi e formativi adeguati
ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo
formativo.
La scuola, essendo il terminale su
cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro
sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una
risorsa fondamentale, l’istituzione preposta a mantenere un contatto non
episodico ed eticamente strutturato con i giovani. Per tali ragioni si deve
avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono
azioni "
di sistema" da ricondurre nell’ambito del quadro complessivo di
interventi e di attività generali, nel cui ambito assume un ruolo
fondamentale la proposta educativa della scuola verso i giovani.
Uno strumento insostituibile e
centrale per affrontare questi fenomeni è lo studio delle materie
curricolari che fornisce agli studenti le capacità per una decodifica
approfondita della realtà unitamente alla proposta di attività strutturate e
coerenti con il percorso di formazione. Il valore educativo dell'esperienza
scolastica, infatti, comprende e supera la sola acquisizione di conoscenze e
competenze, e risiede proprio nella introiezione lenta e profonda della
conoscenza che acquista significato se diventa contemporaneamente
opportunità per l'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili,
dando luogo a quel processo, progressivo e "faticoso", di assimilazione
critica del reale.
Ciò premesso, appare evidente che
per prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di bullismo, di violenza
fisica o psicologica che vedono protagonisti una parte dei bambini e degli
adolescenti, si deve sostenere e valorizzare il ruolo degli insegnanti, dei
dirigenti scolastici e di tutto il personale tecnico ed ausiliario che,
quotidianamente e senza "
fare notizia", svolgono un’azione meritoria ed
impegnativa per la realizzazione della funzione educativa che ciascuna
istituzione scolastica autonoma è chiamata ad assolvere nel tessuto sociale
in coerenza ai principi ed ai valori comuni della Costituzione italiana.
Il Ministero, pertanto, vuole
mettere a disposizione delle autonomie scolastiche un insieme di
opportunità, risorse e strumenti ulteriori di supporto per lo svolgimento
del loro compito, in un rapporto di collaborazione con le altre istituzioni
territoriali e agenzie educative in un’ottica di sviluppo di azioni
interistituzionali e di sinergia che convergano dentro la scuola.
Il problema del bullismo si
configura come un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola
condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e
femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Tra i coetanei,
infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo,
soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle
prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni
dei più deboli. È importante definire il bullismo poiché troppo spesso
viene confuso o omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai quali va
distinto, e che configurano dei veri e propri reati (ad esempio
discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti, etc..).
Il termine italiano "
bullismo"
è la traduzione letterale di "
bullying", parola inglese
comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il
fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si
configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che
riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, che assume
atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo
con ruoli diversi.
Il comportamento del bullo è un tipo
di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male
o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze
fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie
di dicerie sul conto della vittima, l’esclusione dal gruppo dei pari,
l’isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità
definite di "
cyberbullying" inteso quest’ultimo come particolare tipo di
aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche.
Questa nuova forma di
prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi
e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e
non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non
è più sufficiente educare a decodificare l’immagine perché i nuovi mezzi
hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma
anche di divulgarle.
Prima di passare alla individuazione
delle linee di azione e di supporto che si intende offrire alle scuole, si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla materia delle
sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, al fine di evidenziare
le finalità della relativa regolamentazione normativa e fornire alcuni
chiarimenti interpretativi.
Finalità educative e indicazioni
interpretative in materia di sanzioni disciplinari
L’entrata in vigore dello Statuto
delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha
consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente
repressiva – punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n.
653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo
in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve
prevedere anche comportamenti attivi di natura "
riparatoria – risarcitoria".
In altre parole si afferma il principio innovativo per cui la sanzione
irrogata, anziché orientarsi ad "
espellere" lo studente dalla scuola, deve
tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all’interno della
comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e
tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si
deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad
assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta
contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a
"
riparare" il danno arrecato.
Lo strumento disciplinare si
colloca, dunque, in uno spazio intermedio fra l’essenziale momento di
formazione/prevenzione e quello del ricorso all’autorità giudiziaria, per
fatti di tale gravità da non poter essere risolti con strumenti di natura
educativa. In ambito scolastico, infatti, la misura disciplinare, oltre ad
un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa. Per
assolvere a tale funzione – soprattutto in relazione a fenomeni di bullismo,
spesso connotati dal timore delle vittime nel denunciare i soprusi subiti e
dalla difficoltà di acquisire informazioni precise ed attendibili in ordine
all’effettivo svolgimento dei fatti – le procedure disciplinari relative
devono essere contrassegnate da una specifica attenzione alla certezza ed
alla tempestività degli interventi.
Il DPR 249/98 (Statuto delle
studentesse e degli studenti) prevede all’art. 4 che le scuole adottino un
proprio regolamento disciplinare. Si richiama l’attenzione dei dirigenti e
dei consigli di istituto competenti sull’esigenza che tali regolamenti
affrontino le questioni connesse con il bullismo con specifica attenzione e
severità, prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e,
dall’altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del
principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione
disciplinare commessa.
Come è stato chiarito, il bullismo è
un fenomeno estremamente variegato e complesso, che, in alcuni casi, può
tradursi in episodi di sopraffazione o di violenza, talvolta particolarmente
gravi, rispetto ai quali la scuola, quale istituzione pubblica fondamentale
preposta alla realizzazione delle finalità educative, deve poter rispondere
ponendo in essere un complesso di azioni culturali – educative che
comprendano anche l’irrogazione di una "
sanzione giusta", e cioè equa,
ragionevole e proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare
commessa.
Del resto, anche per i giovani,
costituisce un principio educativo fondamentale la circostanza che la
violazione delle regole, poste a garanzia delle libertà di tutti, dia luogo
alle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. La comunità scolastica,
infatti, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche
attraverso l'educazione alla legalità, intesa non solo come rispetto delle
regole di convivenza democratica ma anche dei doveri che ineriscono al ruolo
e alla funzione che ciascun soggetto è chiamato a svolgere all’interno della
comunità stessa. Ne consegue che gli studenti sono tenuti ad osservare i
doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in
particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249, allo stesso modo in cui tutto il personale scolastico è
tenuto all’osservanza dei doveri attinenti alla deontologia professionale
enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
In considerazione della particolare
gravità che può connotare taluni comportamenti riconducibili al bullismo,
corre l’obbligo di fornire chiarimenti interpretativi che consentano di
superare l’attuale stato di incertezza applicativa con riferimento
all’individuazione di quale sia il limite massimo nel disporre
l’allontanamento del discente dalla scuola e, in particolare, se sia
possibile prevedere un allontanamento del giovane per un periodo superiore a
quindici giorni.
Ai sensi dell’art. 4 comma 7 D.P.R.
n. 249/1998, la regola generale è che "
il temporaneo allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a
quindici giorni".
Ciò non di meno, come è stato
chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, il divieto di disporre
un allontanamento superiore a quindici giorni, posto dal comma 7, può essere
derogato quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di particolare
gravità previste dal successivo comma 9:
1 – quando siano stati commessi
reati,
2 – quando vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone.
In queste due situazioni della
massima gravità, che implicano l’attivazione di procedimenti penali e/o
mettano in pericolo l’incolumità delle persone, lo Statuto, derogando alla
regola generale, riconosce la possibilità di ricorrere ad un "
rimedio
estremo", con la conseguenza che la durata dell’allontanamento non è più
sottoposta al limite dei quindici giorni, ma, come dispone espressamente il
comma 9, "
è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo".
Ciò posto, va precisato che per
quanto riguarda tutti gli altri principi di cui all’art. 4 (finalità
educativa del provvedimento disciplinare, natura personale della
responsabilità disciplinare, principio di separazione della condotta dalla
valutazione del profitto, principio di riparazione del danno, facoltà per lo
studente di esporre le proprie ragioni, convertibilità delle sanzioni in
attività a favore della comunità scolastica, obbligo di mantenere, per
quanto possibile, un rapporto della scuola con lo studente e con i genitori
anche durante periodi di allontanamento dalla comunità al fine di favorire
il rientro, l’attribuzione in capo ad un organo collegiale del potere di
decidere l’allontanamento dalla scuola, facoltà per lo studente di
iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola nei casi di cui al comma
10), questi ultimi sono da intendersi tutti come inderogabili e, pertanto,
trovano integrale applicazione anche nei casi più gravi previsti dal comma
9.
Si ravvisa, infine, l’opportunità di
informare che sono allo studio norme per la semplificazione delle procedure
previste per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari verso gli studenti ed
un repertorio condiviso di sanzioni che non si limitino ad allontanare i
giovani dalla scuola, circostanza sempre pericolosa per la crescita e lo
sviluppo della persona, ma diano luogo anche a percorsi educativi di
recupero.
Azioni a livello nazionale
Ai Dirigenti scolastici, ai docenti,
al personale ATA e ai genitori è affidata la responsabilità di trovare spazi
per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace
collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti
valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative
dell’istituzione scolastica.
Gli studenti, a loro volta, saranno
coinvolti in modo attivo, in rapporto all’età, nelle scelte delle iniziative
scolastiche ritenute più funzionali al conseguimento di obiettivi coerenti
con la promozione della solidarietà, della cooperazione, del rispetto e
dell’aiuto reciproco in ambito sia scolastico che extrascolastico, favorendo
la condivisione delle regole e delle sanzioni. Il Piano dell’Offerta
Formativa, documento fondamentale delle istituzioni scolastiche autonome
(D.P.R. n. 275/99), rappresenta uno strumento di portata decisiva,
attraverso il quale l’istituzione scolastica può elaborare e declinare le
linee culturali, pedagogiche, organizzative e operative coerenti con tali
valori traducendo nell’azione didattica i saperi della scuola in saperi di
cittadinanza e non perdendo mai di vista le finalità sia culturali sia
educativo-comportamentali fondamentali per il consolidarsi di comportamenti
prosociali.
Spetta alla singola scuola ricercare
la strategia educativa più idonea ed efficace nell’azione promozionale di
educazione alla cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di
contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi
nella scuola stessa o nell’ambiente in cui essa opera.
A tal fine saranno inoltre tenuti
presenti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98), il
regolamento sull’apertura pomeridiana delle scuole (567/96 e successive
modifiche), la Direttiva ministeriale sulla cultura costituzionale (D.M.
n°58/96), la Direttiva sulla partecipazione studentesca (D.M. n1455/06), le
"
Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità" (D.M. n.
5879/A3 del 2006).
A supporto di quanto verrà
realizzato in tal senso a livello territoriale o della singola scuola
saranno avviate azioni concrete e programmi di sostegno alla qualità
dell’insegnamento e di promozione della salute, di prevenzione del disagio
giovanile e di contrasto alla violenza, al bullismo e all’illegalità.
Particolarmente importante sarà la
collaborazione tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno, al fine di
affrontare il fenomeno del bullismo sia da un punto di vista preventivo che
investigativo, e con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni
che è istituzionalmente impegnato nel costante monitoraggio della rete
internet per raccogliere elementi utili alla prevenzione e repressione dei
reati in genere, ivi comprese le varie forme di bullismo e violenza
giovanile. Verranno inoltre studiati e messi in opera dei sistemi di
sicurezza per proteggere le reti delle scuole dall’utilizzo illegittimo dei
terminali (compresi reati di violazione del diritto alla privacy e lesivi
della dignità personale).
1) Campagna di comunicazione
diversificata
Verrà realizzata una campagna di
comunicazione e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti
scolastici, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie che preveda azioni
mirate per ogni ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche
che differenziano il percorso evolutivo degli studenti.
Tale azione è finalizzata a una più
forte sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi
di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti. Al fine di
responsabilizzare il gruppo dei pari si coinvolgeranno gli stessi studenti
nella realizzazione di tale campagna allo scopo di coinvolgerli nella
soluzione di un problema che li riguarda direttamente.
1.1) Per la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria:
Nei confronti dei bambini della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria si pone la necessità di
valorizzare la comunicazione interpersonale, di costruire contesti di
ascolto non giudicanti e momenti "
dedicati" di dialogo che in questa fase
evolutiva possono essere integrati da alcune azioni e suggerimenti operativi
di cui l’Amministrazione, in collaborazione con gli osservatori regionali
di cui al paragrafo seguente, si impegna a curare la realizzazione o le
necessarie attività di servizio e supporto nei confronti delle istituzioni
scolastiche: valorizzazione ed ampliamento delle finestre già presenti in
alcuni programmi Rai finalizzate al riconoscimento, alla verbalizzazione ed
espressione di sentimenti anche negativi; poster da affiggere all’interno
delle scuole, che contengano immagini-messaggio particolarmente adatte e
facilmente decodificabili dai più piccoli o realizzati da loro stessi;
sensibilizzazione e possibile collaborazione con l’editoria rivolta ai
bambini.
1.2) Per la scuola secondaria
di primo e secondo grado:
Verranno promosse campagne
informative e di formazione in servizio e aggiornamento a livello nazionale,
regionale e locale favorendo il protagonismo delle singole istituzioni
scolastiche.
Specifiche iniziative saranno
inoltre realizzate per studenti e genitori in collaborazione con le loro
rappresentanze.
Le suddette attività vedranno la
partecipazione attiva delle associazioni professionali dei docenti e dei
dirigenti scolastici, e delle associazioni maggiormente rappresentative
degli studenti e dei genitori in collaborazione con le consulte provinciali
degli studenti.
Di seguito, sono individuate
ulteriori azioni che l’Amministrazione, in collaborazione con gli
osservatori regionali di cui al paragrafo seguente, si impegna a promuovere
e sostenere:
realizzazione di un portale
internet, in collaborazione con scuole, studenti e consulte; messa in onda
di spot televisivi e radiofonici scelti tra quelli elaborati dalle scuole;
coinvolgimento dei portali WEB maggiormente frequentati dai giovani nella
campagna di comunicazione; coinvolgimento di testimonial contro il bullismo
e promozione di apposite iniziative nel palinsesto televisivo.
In tutte le attività, che vedranno
il coinvolgimento delle comunità locali, nonché del terzo settore e in
particolare dei gruppi extrascolastici, dei centri di aggregazione
giovanile, delle associazioni e dei gruppi sportivi, delle associazioni dei
genitori e dei centri religiosi e culturali che i ragazzi frequentano
abitualmente, rimane strategico il ruolo centrale delle istituzioni
scolastiche.
2) Costituzione di osservatori
regionali permanenti sul bullismo
Presso ciascun Ufficio scolastico
regionale sono istituiti degli osservatori regionali permanenti sul fenomeno
del bullismo mediante appositi fondi assegnati dal Ministero della Pubblica
Istruzione.
Ogni osservatorio sarà un centro
polifunzionale al servizio delle istituzioni scolastiche che operano, anche
in rete, sul territorio.
Lavorerà in stretta connessione con
l’amministrazione centrale e periferica, in collaborazione con le diverse
agenzie educative nel territorio per la realizzazione di attività,
ricercando e valorizzando tutto il patrimonio di buone pratiche,
materiali e competenze che in questi anni si sono sviluppati localmente
grazie all’impegno delle scuole e delle istituzioni locali (Regioni,
Università, Asl, Comuni, Province, …) e associazioni.
Tra le priorità degli osservatori vi
sarà il coinvolgimento dei soggetti già attivi su questi temi, nonché la
raccolta e la valorizzazione delle ricerche, delle esperienze e dei
materiali didattici più significativi e l’individuazione e la segnalazione
di specifiche competenze.
Gli osservatori garantiranno sia una
rilevazione e un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle
attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in
collaborazione con altre strutture operanti nel territorio. Garantiranno,
inoltre, il collegamento con le diverse istituzioni che a livello nazionale
si occupano di educazione alla legalità.
Il portale internet
(www.smontailbullo.it) sarà il "
luogo" di raccordo di tutti i soggetti
coinvolti.
All’interno di ogni osservatorio si
prevederà un nucleo di monitoraggio e di verifica degli interventi messi in
atto.
Le strategie operative che saranno
adottate dagli osservatori si moduleranno su quattro livelli: a) prevenzione
e lotta al bullismo, attuate attraverso l’attivo coinvolgimento di tutte le
componenti delle realtà scolastiche e attraverso programmi di intervento
rispondenti in particolare alle esigenze degli specifici contesti
territoriali, b) promozione di percorsi di educazione alla legalità
attraverso attività curricolari ed extracurricolari, c) monitoraggio
costante del fenomeno bullismo, d) monitoraggio e verifica in itinere e
conclusiva delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti, anche
attraverso la raccolta di valutazioni sulle attività svolte e proposte sulla
prosecuzione delle stesse, provenienti dalle scuole.
Gli Osservatori cureranno e
favoriranno la promozione ed il monitoraggio di percorsi di informazione e
aggiornamento destinati alle diverse componenti della comunità scolastica.
Nella annuale direttiva sulla
formazione E.F. 2007 si proporrà come prioritaria, all’interno della
contrattazione sindacale, l’attività di formazione in servizio di tutto il
personale della scuola per il contrasto al bullismo.
3) Attivazione di un numero
verde nazionale
Presso la sede del Ministero della
Pubblica Istruzione è istituito il numero verde nazionale 800 66 96 96,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, a cui
poter segnalare casi, chiedere informazioni generali sul fenomeno e su come
comportarsi in situazioni "
critiche", nonché ricevere sostegno.
Le domande più frequenti giunte al
numero verde saranno disponibili sul portale internet con le risposte
complete. Verrà tenuta traccia, in modalità assolutamente anonima, delle
problematiche denunciate telefonicamente, in modo da creare un database
aggiornato come ulteriore strumento di raccolta dati e di riflessione.
4) Mezzi di comunicazione e reti
informatiche
Vengono di seguito descritti gli
interventi e le iniziative principali che verranno realizzati a livello
nazionale nel settore della comunicazione.
Verranno elaborati e promossi,
d’intesa con le Forze dell’Ordine, le Associazioni a tutela dell’infanzia e
gli organi competenti, specifici protocolli di comportamento per favorire
nei ragazzi, assidui frequentatori della rete, comportamenti di salvaguardia
e contrasto, segnalando alla polizia postale tutti i video e le foto
illegali e lesivi dei soggetti coinvolti.
D’intesa con il Ministero delle
Comunicazioni si promuoveranno iniziative rivolte agli studenti dei diversi
ordini di scuola e mirate a favorire la comprensione delle caratteristiche
formali e di contenuto dei media e delle nuove tecnologie e a incrementare
le abilità per un utilizzo critico di tali strumenti di comunicazione di
massa e di intrattenimento.
Particolare attenzione verrà posta,
inoltre, sull’esigenza di far acquisire ai giovani il significato e il
rispetto del diritto alla privacy propria e altrui, tutelata anche
all’interno dell’ordinamento scolastico e dei diritti e doveri che ne
conseguono anche in sede di responsabilità civile e penale al compimento del
quattordicesimo anno d’età.
Nei fenomeni di bullismo e, in
generale, di violenza giovanile ha assunto particolare rilievo l’utilizzo di
videogame da parte di minori. Tuttavia il videogioco, nonostante alcune
realizzazioni in netto contrasto con i principi dell’educazione alla
legalità, può essere visto anche come opportunità educativa, strumento di
socializzazione e non di mera alienazione o diseducazione: si tratta di
una forma di intrattenimento che può essere finalizzata sia ad educare che a
divertire e che può raggiungere notevoli forme di espressione artistica e
culturale. Poiché i videogiochi fanno parte dell’esperienza quotidiana della
stragrande maggioranza degli studenti, le scuole dell’autonomia potranno
invitare i giovani ad approfondirne le caratteristiche dalle diverse
angolature possibili, con le ‘lenti’ disciplinari a disposizione nel
curricolo o stabilendo rapporti di collaborazione con le università
disponibili anche al fine di realizzare a scuola dei videogame, in modo da
abituare i giovani a "
smontare" i prodotti, a coglierne le connessioni e ad
individuare criticamente le scelte che vi sono sottese.
Il Ministero inoltre, di intesa con
l’A.E.S.V.I. (Associazione Editori Software Videoludico Italiana),
promuoverà una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i genitori
nella scelta dei videogiochi ponendo particolare attenzione, prima
dell’acquisto, alla classificazione PEGI (Pan European Game Information),
il codice di autoregolamentazione adottato su scala europea dalle stesse
ditte produttrici di videogame.
Con riferimento alla problematica
dell’utilizzo di internet da parte dei minori verranno promosse, in
collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e la partecipazione di
diverse istituzioni e degli stessi operatori di Internet, iniziative
informative relativamente alla diffusione e alla conoscenza del Codice di
autoregolamentazione "
Internet e minori".
Il Ministero della Pubblica
Istruzione, infine, si attiverà, in collaborazione con il Ministero delle
Comunicazioni e il comitato "
Tv e minori", per istituire un tavolo con le
principali emittenti televisive a diffusione nazionale e regionale, nonché
con le principali case di produzione cinematografiche e televisive, per
elaborare una strategia di analisi della programmazione attuale e per
interrogarsi sulle possibili iniziative da intraprendere per contenere il
fenomeno della violenza in TV ed offrire occasioni di riflessione e
discussione anche utilizzando materiale cinematografico e televisivo già
esistente o da realizzare.
Direttiva del Ministro Giuseppe
Fioroni
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