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> Bullismo:
introduzione
> Il
bullismo, specie se con condotte persecutorie reiterate, è un reato punibile
penalmente. Le vittime non devono avere paura di denunciare, perché molestie
e violenze non sono mai giustificabili.
IL BULLISMO È UN REATO, DENUNCIATE
PENALMENTE E CIVILMENTE I BULLI. AGITE IN GIUDIZIO CONTRO I BULLI, LE LORO
FAMIGLIE E LA SCUOLA. OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ED UNA GIUSTA
RIVINCITA A
cura della redazione sociale di Informagiovani-Italia
Indice
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Quando si
verifica una violazione della legge penale o civile
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Tipologie di
danno subito e risarcibile
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Chi è
responsabile, chi paga?
-
L’esito del
processo
-
Per un
risarcimento "
esemplare" del danno esistenziale, un appello ai giudici
Oggi le vittime di "
bullismo" sono
considerate vittime di un reato ed hanno diritto ad essere risarcite.
I danni provocati dal bullismo sono
molto gravi e trasformare le vittime in soggetti che lottano per la
giustizia e per essere risarciti è uno dei modi per aiutarli. Le vittime
hanno diritto a tanti soldi ed ad una rivincita morale sui loro persecutori.
Gli avvocati devono dare voce alle
vittime, i giudici devono con le loro sentenze dare l’esempio, le famiglie,
a cui spetta il compito più difficile, non devono farsi fermare dalla
lunghezza dei processi (la lunghezza è la stessa anche per i bulli per
fortuna), le spese legali le deve pagare il condannato, lottiamo per un
risarcimento "
esemplare" del danno esistenziale. Sentenza su sentenza, a
suon di euro, riusciremo in un modo o nell’altro a fermarli.
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Quando si verifica una violazione della legge penale o civile
Non
esiste al momento una fattispecie legislativa per il bullismo.
I parlamentari, il legislatore, devono prevederla permettendo processi
rapidi ed efficaci.
Sono atti di bullismo:
1 Insulti, offese, prese in giro
2 Voci diffamatorie e false accuse
3 Razzismo
4 Critiche immotivate ed eccessivo
controllo
5 Piccoli furti
6 Estorsione
7 Minacce
8 Violenza privata
9 Aggressioni e/o giochi violenti
10 Lesioni personali
11 Esclusione dal gioco
11 Percosse
13 Danneggiamento di cosa altrui.
REATI PENALI
I reati penali che si possono
configurare sono molti:
-
percosse (art.581 codice penale)
o lesioni, se lasciano tracce-conseguenze più o meno gravi (artt. 582 e
ss cod. pen.);
-
danni alle cose, danneggiamento
(art. 635 cod. pen.);
-
offese = ingiuria, se a tu per
tu, o diffamazione, se di fronte ad altri (artt. 594 e 595 cod. pen.);
-
minacce = minaccia (art. 612
cod. pen.);
-
prese in giro = (eventuale)
molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.)
In alcuni casi basta la denuncia ad
un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.)
per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave,
molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si
proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).
VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE
Si subisce un danno ingiusto
(volontario o anche non intenzionale) alla persona o alle cose (art. 2043
codice civile). Per chiedere il risarcimento del danno, bisogna rivolgersi
ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo
che ci si metta d'accordo prima.
Il più delle volte l'atto di
bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a
due processi, l'uno penale e l'altro civile.
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Tipologie di danno
subito e risarcibile
1) DANNO MORALE (patire sofferenze
fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime,
dolori, patemi d’animo);
2) DANNO BIOLOGICO (danno
riguardante la salute in sé considerata, è un danno all’integrità fisica e
psichica della persona tutelata dalla Costituzione Italiana all’art. 32);
3) DANNO ESISTENZIALE (danno alla
persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di
relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine,
all’autodeterminazione sessuale. La tutela del pieno sviluppo della persona
nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione).
Il danno esistenziale è un non poter
più fare, doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire
altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.
Questo danno viene quantificato dal
Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità. Il che può dar
luogo a valutazioni molto diverse).
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Chi è responsabile, chi paga?
Bullo maggiorenne
La responsabilità è solo sua
Bullo minorenne
La colpa è sua,
degli insegnanti (che hanno il dovere di vigilare sui ragazzi),
dell’amministrazione scolastica (che ha il dovere di controllare che
sussista una vigilanza) e dei genitori (coloro che hanno il dovere di
educare il ragazzo).
Colpa del bullo minorenne
L’art. 2046 c.c. pone una regola
fondamentale per i casi di bullismo, secondo l’articolo difatti chiunque è
autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in
grado di comprendere la portata ed il del significato della propria
condotta, purché lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.
Anche il minore, se ritenuto capace
di intendere di volere,
è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla
scuola.
Essendo spesso il bullo un minorenne
sono molti i casi in cui si prevedono responsabilità da parte di soggetti
che rispondono per lui. Il bullismo è talvolta avvallato dall'eccessiva
tolleranza di alcuni professori e dalll'educazione che le famiglie danno ai
loro figli.
Si parla tecnicamente di:
-
culpa in educando
relativamente alla colpa dei genitori;
-
culpa in vigilando
ed anche in educando degli insegnanti;
-
culpa in organizzando
nella misura in cui l’organizzazione scuola non permetta il monitoraggio
ed il controllo sui comportamenti degli studenti (prevedendo ad esempio
uffici ad hoc, consultino).
Culpa in educando dei genitori
L’affidamento dei figli minori alla
scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il
fatto illecito commesso dai loro figli.
L’art. 2048, 1° comma, recita: "
Il
padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla
tutela, che abitano con essi".
L’affidamento a terzi solleva il
genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando.
Culpa in vigilando della scuola
(ma anche in educando ed organizzando)
Lo studente, con l’iscrizione ad una
scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata e serena formazione e la
scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti
illeciti turbino/impediscano il corretto esercizio di tale diritto.
Gli insegnati possono essere
ritenuti responsabili
ma a pagare il risarcimento
sarà la scuola.
Lo studente (e i genitori in quanto
titolari del diritto soggettivo di educare ed istruire i figli) hanno
diritto alla prestazione scolastica, all’interno del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione.
Lo studente, con l’iscrizione ad una
scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata, corretta e puntuale
formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò,
impedendo ed evitando che atti illegittimi ovvero illeciti possano in
qualche modo turbare il corretto esercizio di tale diritto.
È dunque la scuola
a dover risarcire i danni cagionati dall’insegnante durante l’esercizio
della sua professione all’interno dell’istituto e durante gli orari di
lavoro.
Culpa in organizzando della
Scuola
La vigilanza deve essere assicurata
all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla
direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano
adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno
dell'istituto stesso. L’organizzazione scuola che non prevenga atti di
bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può
ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.
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L’esito del processo
Il processo penale può
portare a: reclusione, pena pecuniaria o altre sanzioni, quali attività
socialmente utili (ma è difficile che ciò avvenga, soprattutto se l'autore
del reato è minorenne). Sapere di dover affrontare un processo (con le spese
legali del caso e la concreta possibilità di essere condannato) è per il
bullo un deterrente a vita. Purtroppo in Italia si sa che un accusato
è spesso marchiato indelebilmente.
È possibile un'attività di
mediazione penale tra autore del reato e vittima.
Il processo civile porta ad
una condanna al risarcimento del danno. Il danno risarcibile è quello
morale, biologico ed esistenziale (vedi sopra).
Il Tribunale di Bologna di fronte ad
un caso di lesioni ai danni di un minore per spintonamento ad opera di un
compagno, ha riconosciuto l’esistenza di una responsabilità della Scuola per
difetto di organizzazione correlata alla mancanza di sorveglianza da parte
del personale; lo stesso tribunale ha condannato il Ministero della Pubblica
Istruzione al risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno
esistenziale.
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Per un risarcimento "
esemplare" del danno esistenziale, un appello ai
giudici
Il danno esistenziale viene
quantificato dal Giudice in via equitativa e tale valutazione può essere
molto diversa a seconda del giudice, confidiamo in risarcimenti
"
esemplari" tali da appagare il senso di giustizia della vittima del
bullismo, dare una lezione al bullo, ridare fiducia nelle istituzioni e
fungere da deterrente.
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Parzialmente il bullismo viene accumunato al mobbing.
Bullismo
come mobbing? Il bullismo, al pari del mobbing, sembrerebbe
riguardare una condotta vessatoria ripetuta nel tempo posta in
essere ai danni di un soggetto più debole. In effetti, il bullo,
come il datore di lavoro nel mobbing, è molto più forte di un altro
e ne approfitta per danneggiare il più debole attraverso forme di
prevaricazione. Anche l’elemento psicologico parrebbe comune, ovvero
la volontà di danneggiare la vittima senza alcun vantaggio personale
(che possa ritenersi ragionevole e serio).
Bullismo
come fattispecie autonoma? Nel mobbing, vi è una finalità diretta a
danneggiare il soggetto debole, mentre nel bullismo il bullo infatti
non sembra agire allo scopo esclusivo di danneggiare la vittima,
quanto piuttosto allo scopo di ridere con amici, auto esaltarsi,
dimostrare a se e ad altri di essere il più forte. Tecnicamente si
parla nel mobbing di dolo intenzionale (voglio danneggiare) nel
bullismo di dolo eventuale (lo faccio per divertirmi e so che posso
cagionare un danno alla vittima).
Infine,
nella problematica del bullismo emerge il problema della minore età
del bullo, diversamente dal mobbing.
Il bullo
spesso è minorenne, con la conseguenza che il fatto antigiuridico
dovrà essere imputato ai genitori culpa in educando, ovvero
alla scuola ed ai docenti culpa in vigilando ed anche in educando
ed all’istituzione (culpa in organizzando) nella misura in
cui non prevenga predisponendo consultori o uffici ad hoc.
Prima dei 14 anni di solito non è applicata una misura di sicurezza
(collocamento in comunità o libertà controllata) ma semmai una
misura educativa.
Se
il minore ha compiuto il fatto in uno stato di incapacità di
intendere o di volere non risponde dei danni arrecati a terzi ai
sensi dell’art. 2046 c.c. In questo però l’art. 2047 c.c., prevede
una responsabilità sostitutiva in capo a colui che era tenuto alla
sua sorveglianza.
Ovviamente la responsabilità dei genitori non è oggettiva e
assoluta. Essi possono esserne esonerati, se dimostrano di non avere
potuto impedire il fatto, ossia di avere adeguatamente educato e
vigilato il figlio, il che è parecchio difficile. Se il figlio non è
capace d'intendere e di volere, non bastano una "buona" educazione e
una corretta vigilanza. Il genitore, infatti, è tenuto a
sorvegliarlo (azione più intensa della vigilanza) e deve dimostrare
di averlo fatto e di non avere nonostante ciò potuto impedire
l'evento dannoso, per sottrarsi alla responsabilità, nel caso che i1
figlio abbia commesso un illecito (art. 2047 cod.civ.).
L’amministrazione condannata al risarcimento dei danni può rivalersi
sull’insegnante solo per comportamenti dolosi o gravemente colposi
di quest’ultimo.
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