Diritti previdenziali in Europa

 I DIRITTI PREVIDENZIALI IN EUROPA

 

 

I sistemi di previdenza sociale nell'Unione Europea variano considerevolmente fra un Paese e l'altro: gli Stati membri sono infatti liberi di decidere chi sia coperto ai sensi della loro legislazione, quali prestazioni vadano effettuate e a quali condizioni, secondo quali modalità siano calcolate le prestazioni e l'ammontare dei contributi.

Prima di decidere di andare in un altro Paese, è importante sapere presso chi si è e si sarà assicurati. Il diritto comunitario garantisce, in linea di massima, l'assicurazione in un solo Paese per volta: quello di lavoro. Si ha diritto a tutte le prestazioni di previdenza sociale - malattia, maternità invalidità pensione - alle stesse condizioni dei cittadini del Paese. Occorre naturalmente pagare lo stesso livello di contributi dei cittadini di tale Paese.

Ai disoccupati in cerca di lavoro l'indennità di disoccupazione viene pagata dal Paese di ultima occupazione. Chi è all'estero può ricevere, per 3 mesi, l'indennità di disoccupazione nello Stato membro in cui cerca lavoro, ma a determinate condizioni:

1. occorre aver cercato, per almeno 4 settimane dopo essere diventato disoccupato, un nuovo lavoro nel Paese che già paga l'indennità di disoccupazione;

2. iscriversi presso l'Ufficio del lavoro del nuovo Paese non oltre 7 giorni dopo la partenza, presentando il formulario E 303, da richiedere prima di partire. Tale formulario è disponibile presso il competente ente di previdenza sociale del Paese che paga l'indennità di disoccupazione.

È importante notare che, se non si è in grado di trovare un lavoro entro 3 mesi, si continua a percepire l'indennità di disoccupazione solo in caso di rientro nel Paese che la versava prima della fine del periodo di 3 mesi. Si ha diritto al pagamento di 3 mesi una sola volta tra due periodi di occupazione.

Per il periodo dei 3 mesi, si ha diritto a tutte le cure mediche di immediata necessità A tal fine, è necessario utilizzare la tessera sanitaria Europea.

Chi beneficia di prestazioni familiari secondo la legislazione del Paese di ultima occupazione, non perde tale diritto nemmeno per i figli residenti fuori di detto Paese. Per quanto riguarda l'indennità di malattia, i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di scelta: possono ottenerla nel Paese di residenza o in quello di lavoro. In molti casi, sarà più pratico ottenerla nel Paese di lavoro nel quale si trascorre gran parte del tempo.

Di norma, si ha diritto all'indennità di disoccupazione nel Paese di residenza, a meno di non provare l'esistenza di legami più stretti con il Paese di ultima occupazione.Per informazioni su aspetti specifici, individuali o familiari, rivolgersi all'Ufficio locale di Previdenza sociale.
 

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