Il
forfettone è un regime agevolato introdotto nel 2019 che permette ai
titolari di partita IVA con determinati requisiti di versare contributi
previdenziali con aliquota ridotta del 15%. Rientrano nel regime contribuenti
con ricavi o compensi fino a 65.000 euro. Il forfettone comporta una tassazione
sostitutiva con l'aliquota del 5% sul reddito. Analizzeremo nel dettaglio cos'è
il forfettone, chi può accedervi e quali sono vantaggi e svantaggi di questo
regime contributivo agevolato.
Per i piccoli imprenditori e i professionisti, chiamati in passato
contribuenti minimi, esisteva un regime fiscale che semplificava e riduceva gli
adempimenti, facendo al tempo stesso diminuire i costi, chiamato forfettone.
Questo regime dei minimi è stato
soppresso (da gennaio 2016), ma resta in vigore per i contribuenti
che vi hanno avuto accesso negli anni precedenti, fino alla scadenza naturale.
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Il nuovo istituto, previsto in
alternativa agli ex contribuenti minimi, è chiamato forfettario e vede ampliata la platea dei soggetti che possono
usufruire di un regime fiscale agevolato (non c'è limite di età né di durata
del regime).
Il forfettario è applicabile anche ai soggetti già in attività. Vi si può
accedere se si hanno determinati requisiti e, in tal caso si pagherà un’imposta
sostitutiva del reddito, delle addizionali regionali e comunali e IRAP (al posto
delle aliquote ordinarie) pari al 15% (ridotta di un terzo in caso di
start-up); la base imponibile su cui applicare l'aliquota del 15% è calcolata su
una parte del volume complessivo dei ricavi/compensi. Questa parte si determina
applicando a detto volume una percentuale, un indice di redditività,
diverso per ogni tipo di attività. La Finanziaria 2016 ha ridefinito i
criteri di accesso al regime forfetario. Leggi il nostro articolo dedicato al
forfetario.
Requisiti:
chi sono i "contribuenti minimi"?
Imprese individuali e professionisti singoli che:
1.
nell'anno
precedente:
* hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
* non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
* non hanno effettuato cessioni all'esportazione
* non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo
lavoro
2. nel triennio
precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare
superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito
dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per
cento dei relativi corrispettivi)
3. iniziano l'attività e
presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000
euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.
Ad esempio: per una nuova attività che ha avuto inizio
il 1 settembre 2008 il limite era di 10.000 (4/12 di 30.000).
Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti
"minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario
In base
alla Legge 98 del 2011 quindi l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali è ridotta dal 20%, prevista dalla precedente
disciplina del regime, al 5%. Inoltre il regime si applica si applica solo
per 5 anni.
Questo
beneficio può essere applicato solo se:
a) il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività
artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i
casi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro
soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a
30.000 euro.
Gli ex-minimi che non rientrano più nelle condizioni precedenti ma soddisfano
ancora le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, possono aderire a un regime transitorio che prevede
ancora alcune agevolazioni:
- l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore
aggiunto;
- l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini
dell’Iva;
- l’esenzione dall’IRAP.
Altrimenti possono decidere di applicare il regime contabile ordinario, per
almeno un triennio, comunicandolo con la prima dichiarazione annuale successiva
alla decisione. Trascorsi i tre anni l’opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino ad eventuali modifiche.
Il regime agevolato non può più essere applicato, dall’anno di imposta
successivo, se viene meno uno dei requisiti indicati al comma 96 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 oppure se si verifica una delle condizioni
indicate al comma 99 dello stesso articolo.
Chi non è un "contribuente minimo"?
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
1. le imprese individuali
e i professionisti singoli che nell'anno precedente:
* hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro
* hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
* hanno effettuato cessioni all'esportazione
* hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo
lavoro
2. le imprese individuali
e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti
di beni
strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in
parte utilizzati nell'ambito
dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per
cento dei relativi corrispettivi)
3. le imprese individuali
e i professionisti singoli che iniziano l'attività e presumono di rientrare
nelle
condizioni di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o
compensi deve essere ragguagliato
all'anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre il
limite è di 10.000 euro (4/12 di
30.000).
Inoltre non possono essere contribuenti minimi:
* coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva
* i non residenti
* chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili
(fabbricati e terreni edificabili) e di
mezzi di trasporto nuovi
* chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni
professionali o a società a responsabilità
limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza
fiscale
Dal 1 gennaio 2012 chi non rientra più in almeno
una nelle condizioni previste dai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 passerà a un regione ordinario.
Quali sono i vantaggi del regime fiscale del "Forfettone"?
Irpef e Addizionali
1) Non sono più dovute Irpef e addizionali
regionali e comunali.
2) Il nuovo regime comporta l'applicazione di
un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza
tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
3) Il reddito si determina applicando il
principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei
costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante
soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
4) Dal reddito si possono dedurre per intero i
contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei
collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i
collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il
diritto di rivalsa.
5) È ammessa la compensazione di perdite
riportate da anni precedenti.
6) Le perdite fiscali successive possono essere
portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma
non oltre il quinto.
Iva
1) Esonero dagli adempimenti ai fini Iva:
niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei
registri.
2) Attenzione: Le fatture devono essere emesse
senza l'addebito dell´Iva e non si detrae l'Iva dagli acquisti:
conseguentemente, l'Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Irap
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento
totale dei costi connessi al tributo.
Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio
sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.
Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
* la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette
doganali;
* la certificazione dei corrispettivi;
* la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
* l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di
reverse charge;
* la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
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