Forfettone: contributi minimi

Il forfettone è un regime agevolato introdotto nel 2019 che permette ai titolari di partita IVA con determinati requisiti di versare contributi previdenziali con aliquota ridotta del 15%. Rientrano nel regime contribuenti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro. Il forfettone comporta una tassazione sostitutiva con l'aliquota del 5% sul reddito. Analizzeremo nel dettaglio cos'è il forfettone, chi può accedervi e quali sono vantaggi e svantaggi di questo regime contributivo agevolato.

Per i piccoli imprenditori e i professionisti, chiamati in passato contribuenti minimi, esisteva un regime fiscale che semplificava e riduceva gli adempimenti, facendo al tempo stesso diminuire i costi, chiamato forfettone. Questo regime dei minimi è stato soppresso (da gennaio 2016), ma resta in vigore per i contribuenti che vi hanno avuto accesso negli anni precedenti, fino alla scadenza naturale.

Il nuovo istituto, previsto in alternativa agli ex contribuenti minimi, è chiamato forfettario e vede ampliata la platea dei soggetti che possono usufruire di un regime fiscale agevolato (non c'è limite di età né di durata del regime).

Il forfettario è applicabile anche ai soggetti già in attività. Vi si può accedere se si hanno determinati requisiti e, in tal caso si pagherà un’imposta sostitutiva del reddito, delle addizionali regionali e comunali e IRAP (al posto delle aliquote ordinarie) pari al 15% (ridotta di un terzo in caso di start-up); la base imponibile su cui applicare l'aliquota del 15% è calcolata su una parte del volume complessivo dei ricavi/compensi. Questa parte si determina applicando a detto volume una percentuale, un indice di redditività, diverso per ogni tipo di attività. La Finanziaria 2016 ha ridefinito i criteri di accesso al regime forfetario. Leggi il nostro articolo dedicato al forfetario.

Requisiti: chi sono i "contribuenti minimi"?
Imprese individuali e professionisti singoli che:

1. nell'anno precedente:
* hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
* non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
* non hanno effettuato cessioni all'esportazione
* non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)

3. iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

Ad esempio: per una nuova attività che ha avuto inizio il 1 settembre 2008 il limite era di 10.000 (4/12 di 30.000). Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario

In base alla Legge 98 del 2011 quindi l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è ridotta dal 20%, prevista dalla precedente disciplina del regime, al 5%. Inoltre il regime si applica si applica solo per 5 anni.

Questo beneficio può essere applicato solo se:

a) il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i casi di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Gli ex-minimi che non rientrano più nelle condizioni precedenti ma soddisfano ancora le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono aderire a un regime transitorio che prevede ancora alcune agevolazioni:

- l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;
- l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’Iva;
- l’esenzione dall’IRAP.

Altrimenti possono decidere di applicare il regime contabile ordinario, per almeno un triennio, comunicandolo con la prima dichiarazione annuale successiva alla decisione. Trascorsi i tre anni l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino ad eventuali modifiche.

Il regime agevolato non può più essere applicato, dall’anno di imposta successivo, se viene meno uno dei requisiti indicati al comma 96 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 oppure se si verifica una delle condizioni indicate al comma 99 dello stesso articolo. 

Chi non è un "contribuente minimo"?
Non possono essere considerati contribuenti minimi:

1. le imprese individuali e i professionisti singoli che nell'anno precedente:
* hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro
* hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
* hanno effettuato cessioni all'esportazione
* hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

2. le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)

3. le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l'attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre il limite è di 10.000 euro (4/12 di 30.000).

Inoltre non possono essere contribuenti minimi:
* coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva
* i non residenti
* chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
* chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

Dal 1 gennaio 2012 chi non rientra più in almeno una nelle condizioni previste dai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 passerà a un regione ordinario.

Quali sono i vantaggi del regime fiscale del "Forfettone"?


Irpef e Addizionali

1) Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

2) Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

3) Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).

4) Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

5) È ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

6) Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.


Iva

1) Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.

2) Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell´Iva e non si detrae l'Iva dagli acquisti: conseguentemente, l'Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Irap

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Adempimenti documentali
Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta soltanto obbligatoria:
* la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
* la certificazione dei corrispettivi;
* la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
* l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
* la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

 

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