Lavoro a progetto

Modalità diffusa di collaborazione professionale, il lavoro a progetto si basa su prestazioni lavorative svolte senza vincoli di subordinazione, sulla base di un contratto che definisce durata, compenso e obiettivi di un determinato progetto. Disciplinato dal 2017 dal jobs act, presenta vantaggi come flessibilità e partita IVA agevolata, ma anche rischi di abuso. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cos'è il lavoro a progetto, come funziona, quando è applicabile e quali elementi considerare prima di sceglierlo.

 

La Legge Biagi aveva cambiato il mercato del lavoro italiano. In generale con il decreto legislativo 10 settembre 2003 e successive modifiche il Governo aveva dato attuazione alle deleghe previste dalla legge n. 30/2003, riformando la struttura di diversi istituti sui quali si è costruito il diritto del lavoro recente, in particolare incidendo sui cosiddetti contratti di collaborazione introdotti in Italia dal pacchetto Treu (i più famosi sono i co.co.co e i co.co.pro, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto).

La riforma nel luglio del 2012, aveva stretto i vincoli sul progetto (il progetto deve essere unitario e non si può più fare un contratto per singoli segmenti).

Nel 2015 il decreto di Riforma dei Contratti prevista dal Jobs Act vieta nuovi contratti di collaborazione (Co.co.co e Co.co.pro) nel settore privato: i contratti in essere restano validi fino alla loro naturale scadenza ma dal 1 gennaio 2016 non se ne possono più stipulare. Sono previste eccezioni (es. call center) e la  trasformazione del contratto in rapporti di lavoro subordinato. La normativa non si applica nel pubblico dove i tempi per la cessazione dei contratti a progetto sono allungati fino al 2017.

Trasformazione dei contratti a progetto

Per quanto riguarda la trasformazione, sono previsti benefici per le imprese che nel corso del 2015 trasformano le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e le collaborazioni con titolari di partita IVA in contratti a tempo indeterminato (sanatoria per la violazione di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, e agevolazioni contributive).

Cosa s'intende per lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è stato una delle novità più importanti della Legge Biagi poiché ha sostituito dal 24 ottobre 2003 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti Co.co.co) che hanno avuto in passato grande diffusione. I contratti devono contenere uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ci sono stati, come accade in questi casi, pareri a favore e contrari di questo tipo di riorganizzazione del mercato del lavoro.

Caratteristiche

Innanzi tutto, il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:

  • la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro;

  • il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante dedotto in contratto;

  • il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

  • le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente;

  • le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;

Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati.
Con la Circolare n. 17 del 14 giugno 2006 rivolta agli ispettori del lavoro, il Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto di lavoro a progetto può essere applicato anche nell'ambito delle attività operative telefoniche svolte dai call center purché sussistano i seguenti presupposti:

  • sia possibile individuare un preciso progetto o programma di lavoro;

  • il collaboratore deve essere autonomo nella gestione dei tempi di lavoro;

  • devono essere contemplate le modalità di coordinamento consentite tra il committente ed il collaboratore.

Il ministero afferma, a riguardo, che un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati nell'ambito delle attività dei call center solo quando siano idonee a configurare un risultato da conseguire entro un termine prestabilito con la possibilità, per il collaboratore, di decidere autonomamente il proprio ritmo di lavoro. Più in particolare, il progetto deve comprendere una singola e specifica "campagna" la cui durata coincide con lo svolgimento della prestazione del collaboratore.

A questo scopo il programma di lavoro dovrà specificare:

  • il singolo committente finale cui è riconducibile la "campagna";

  • la durata della "campagna" (il contratto di lavoro a progetto non potrà mai avere una durata superiore);

  • il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito della "campagna" (promozione, vendita, sondaggi,…);

  • la tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore;

  • la tipologia di clientela da contattare.

Considerati tali requisiti, il Ministero ritiene che il contratto di lavoro a progetto possa essere applicabile nel caso dei call center "out bound" nei quali il compito assegnato al collaboratore a progetto è quello di contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza di un prodotto o di un servizio riconducibile ad un singolo committente.

Al contrario di quanto accade per i servizi telefonici "out bound", alle attività di call center "in bound" non sembra potersi applicare il contratto di lavoro a progetto. In questo caso, infatti, l'operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla dato che questa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria attività per un dato periodo di tempo.

Trattamento economico e normativo

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.

È prevista una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza.

La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.


Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.

La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. Inoltre il collaboratore ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.

Contribuzione

Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Applicazione

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con l' esclusione dei rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione.
Invece per i rapporti elencati di seguito non c'è l'obbligo di prevedere un progetto ma le parti se vogliono possono concordare di stipulare un contratto a progetto. I rapporti sono:

  • agenti e rappresentanti di commercio

  • coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto)

  • componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società

  • partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica)

  • pensionati al raggiungimento del 65° anno di età

  • atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa

  • collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente

  • rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Attuazione

Dopo il 24 ottobre 2004 le collaborazioni che non sono state ricondotte a un progetto sono cessate automaticamente. Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dalla Legge Biagi (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto) sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale).

Normativa di riferimento

Art. 61-69 Decreto Legislativo n. 276/03 come modificato dal Decreto Legislativo n. 251/04
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004
Circolare INPS n. 9/2004
Circolare INPS n. 45/2004
Circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006

 

 

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