Modalità
diffusa di collaborazione professionale, il lavoro a
progetto si basa su prestazioni lavorative svolte senza
vincoli di subordinazione, sulla base di un contratto che
definisce durata, compenso e obiettivi di un determinato
progetto. Disciplinato dal 2017 dal jobs act, presenta
vantaggi come flessibilità e partita IVA agevolata, ma anche
rischi di abuso. In questo articolo analizzeremo nel
dettaglio cos'è il lavoro a progetto, come funziona, quando
è applicabile e quali elementi considerare prima di
sceglierlo.
La
Legge Biagi aveva cambiato il mercato del lavoro
italiano. In generale con il decreto legislativo 10
settembre 2003 e successive modifiche il Governo aveva
dato attuazione alle deleghe previste dalla legge
n. 30/2003, riformando la struttura di diversi istituti
sui quali si è costruito il diritto del lavoro recente,
in particolare incidendo sui cosiddetti contratti
di collaborazione introdotti in Italia dal pacchetto
Treu (i più famosi sono i co.co.co e i co.co.pro,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e contratti a progetto).
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La riforma nel luglio del 2012, aveva stretto
i vincoli sul progetto (il progetto deve essere unitario e non
si può più fare un contratto per singoli segmenti).
Nel 2015 il decreto di
Riforma dei Contratti
prevista dal Jobs Act vieta nuovi contratti di collaborazione
(Co.co.co e Co.co.pro) nel settore privato: i contratti in essere
restano validi fino alla loro naturale scadenza ma dal 1 gennaio
2016 non se ne possono più stipulare. Sono previste eccezioni
(es. call center) e la trasformazione del contratto in
rapporti di lavoro subordinato. La normativa non si applica
nel pubblico dove i tempi per la cessazione dei contratti a
progetto sono allungati fino al 2017.
Trasformazione
dei contratti a progetto
Per quanto riguarda la trasformazione, sono previsti benefici
per le imprese che nel corso del 2015 trasformano le collaborazioni
coordinate e continuative, anche a progetto, e le collaborazioni
con titolari di partita IVA in contratti a tempo indeterminato
(sanatoria per la violazione di obblighi contributivi,
assicurativi e fiscali, e agevolazioni contributive).
Cosa s'intende
per lavoro a progetto
Il contratto di lavoro a progetto è stato una delle novità
più importanti della Legge Biagi poiché ha sostituito dal 24
ottobre 2003 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
(i cosiddetti Co.co.co) che hanno avuto in passato grande diffusione.
I contratti devono contenere uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ci sono
stati, come accade in questi casi, pareri a favore e contrari
di questo tipo di riorganizzazione del mercato del lavoro.
Caratteristiche
Innanzi tutto, il contratto di lavoro a progetto deve essere
redatto in forma scritta e deve indicare, a
fini della prova, i seguenti elementi:
-
la durata determinata o determinabile della prestazione
di lavoro;
-
il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato
nel suo contenuto caratterizzante dedotto in contratto;
-
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina
dei rimborsi spese;
-
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con
il committente;
-
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto;
Il contratto termina quando il progetto, il programma
o la fase vengono realizzati.
Con la Circolare n. 17 del 14 giugno 2006 rivolta agli ispettori
del lavoro, il Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto
di lavoro a progetto può essere applicato anche nell'ambito
delle attività operative telefoniche svolte dai call center
purché sussistano i seguenti presupposti:
-
sia possibile individuare un preciso progetto o programma
di lavoro;
-
il collaboratore deve essere autonomo nella gestione
dei tempi di lavoro;
-
devono essere contemplate le modalità di coordinamento
consentite tra il committente ed il collaboratore.
Il ministero afferma, a riguardo, che un programma di lavoro
od una fase di esso possono essere individuati nell'ambito delle
attività dei call center solo quando siano idonee a configurare
un risultato da conseguire entro un termine prestabilito con
la possibilità, per il collaboratore, di decidere autonomamente
il proprio ritmo di lavoro. Più in particolare, il progetto
deve comprendere una singola e specifica "campagna" la cui durata
coincide con lo svolgimento della prestazione del collaboratore.
A questo scopo il programma di lavoro dovrà specificare:
-
il singolo committente finale cui è riconducibile la
"campagna";
-
la durata della "campagna" (il contratto di lavoro a
progetto non potrà mai avere una durata superiore);
-
il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito
della "campagna" (promozione, vendita, sondaggi,…);
-
la tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività
richiesta al collaboratore;
-
la tipologia di clientela da contattare.
Considerati tali requisiti, il Ministero ritiene che il contratto
di lavoro a progetto possa essere applicabile nel caso dei call
center "out bound" nei quali il compito assegnato al collaboratore
a progetto è quello di contattare, per un arco di tempo determinato,
l'utenza di un prodotto o di un servizio riconducibile ad un
singolo committente.
Al contrario di quanto accade per i servizi telefonici "out
bound", alle attività di call center "in bound" non sembra potersi
applicare il contratto di lavoro a progetto. In questo caso,
infatti, l'operatore non gestisce la propria attività, né può
in alcun modo pianificarla dato che questa consiste prevalentemente
nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere
a disposizione del datore di lavoro la propria attività per
un dato periodo di tempo.
Trattamento economico e normativo
Il compenso deve essere proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.
È prevista una maggior tutela, rispetto
alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore
in caso di malattia, infortunio e gravidanza.
La malattia e l'infortunio del lavoratore
comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato
e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del
progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae
per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni
per i contratti di durata determinabile.
La gravidanza comporta la sospensione del
rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. Il collaboratore
può svolgere attività a favore di più committenti,
salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si
siano accordate diversamente. Inoltre il collaboratore ha il
diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione
fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.
Contribuzione
Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto
devono iscriversi alla Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e
per 1/3 a carico del lavoratore.
Applicazione
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da
tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con
l' esclusione dei rapporti di collaborazione
con la pubblica amministrazione.
Invece per i rapporti elencati di seguito non c'è l'obbligo
di prevedere un progetto ma le parti se vogliono possono
concordare di stipulare un contratto a progetto. I rapporti
sono:
-
agenti e rappresentanti di commercio
-
coloro che esercitano professioni intellettuali per le
quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali
(già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto)
-
componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società
-
partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi
di natura tecnica)
-
pensionati al raggiungimento del 65° anno di età
-
atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di
autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e
continuativa
-
collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale
"minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con
un unico committente, e per un compenso annuo non superiore
a 5.000 euro con lo stesso committente
-
rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa
comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore
di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano).
Attuazione
Dopo il 24 ottobre 2004 le collaborazioni che non
sono state ricondotte a un progetto sono cessate automaticamente.
Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano
che le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano
trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere
individuata sia fra quelle previste dalla Legge Biagi (lavoro
intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto)
sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo
parziale).
Normativa di riferimento
Art. 61-69 Decreto Legislativo n. 276/03 come modificato
dal Decreto Legislativo n. 251/04
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2004
Circolare INPS n. 9/2004
Circolare INPS n. 45/2004
Circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006
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