FORME GIURIDICHE PER L'IMPRESA

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Forme giuridiche per l'impresa

 

 

In questa scheda vengono sinteticamente evidenziate le differenze tra l'attività autonoma e quella d'impresa nella sua duplice versione, individuale e societaria. Si parla anche di contratti atipici, in tutte le loro forme e delle due principali forme di contratto usate oggi: il contratto a progetto e la prestazione occasionale.

Il lavoro autonomo

Il lavoratore autonomo, così come descritto nel Codice Civile, è colui che compie, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
Le forme in cui svolgere un'attività autonoma sono:

  • esercizio di arti e professioni

  • collaborazione coordinata e continuativa

  • prestazione occasionale.

Si considera artista o professionista chi svolge un'arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità. Distinguiamo ancora tra professioni protette, per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi (si pensi all'avvocato, all'architetto, al commercialista...), subordinata di norma al superamento di un esame di stato, e professioni libere per le quali non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti, ecc.). Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:

  • aprire partita IVA;

  • iscriversi all'INPS, o ad altre casse specifiche per le professioni protette, e versarvi i contributi previdenziali;

  • tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.

Leggi anche:

Lavoro autonomo o dipendente?

Come aprire una Partita IVA

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Mestieri e Professioni

Mettersi in Proprio

La seconda forma del lavoro autonomo è rappresentata da quella che era la collaborazione coordinata e continuativa (oggi Contratto a progetto), un'attività lavorativa prestata senza vincolo di subordinazione, ma comunque in modo continuativo per la gestione di un progetto specifico. A differenza del lavoro dipendente, in questo caso non si viene assunti dal datore di lavoro, ma si presta la propria opera secondo quanto concordato con il committente.

Questo tipo di contratto è legato alla realizzazione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso) determinato dal datore di lavoro e deve essere gestito dal collaboratore autonomamente in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato.

Importante: in caso di contenzioso, se il giudice verifica che non esiste alcun progetto o programma, oppure che il collaboratore non ha autonomia, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tale viene considerato sin dall'inizio della sua instaurazione.

Il collaboratore a progetto può prestare la propria collaborazione in favore di altri committenti che non svolgano attività in concorrenza tra loro.

Dal punto di vista fiscale e previdenziale:

  • non è necessaria l'apertura della partita IVA;

  • viene trattenuta direttamente dal committente una ritenuta d'acconto ai fini IRPEF pari al 20% dei compensi;

  • è necessaria l'iscrizione all'INPS e il versamento ai fini previdenziali (il datore di lavoro versa i contributi previsti alla gestione separata presso l’Inps);

  • deve essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Il contributo previdenziale è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso.

Retribuzione del contratto a progetto

Il compenso è liberamente determinato da committente e collaboratore, tenendo anche conto dei compensi previsti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. Il contratto a progetto termina ? anche prima della scadenza concordata ? quando viene realizzato il progetto. Se il progetto termina prima del tempo previsto, il compenso è dovuto per intero.

Forma del contratto a progetto

Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e prevedere i seguenti elementi:
- la durata della prestazione lavorativa concordata;
. descrizione del progetto o programma da realizzare;
- compenso previsto e criteri adottati per determinarlo;

- modalità di pagamento del compenso e del pagamento dei rimborsi spese;

- eventuali misure di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore richieste per il tipo di mansione svolta.

Comunicazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego locale

Il datore di lavoro deve, entro il giorno prima dell’inizio del rapporto, comunicare il nome del collaboratore al centro per l’impiego competente.

Leggi anche    Contratti atipici di lavoro (contratti che si differenziano da quelli tipici e che sono molto vari per durata temporale della prestazione (permanente/temporanea), orario di lavoro (pieno/ridotto), diritti previdenziali (interi, ridotti per lavoratori dipendenti, ridotti per lavoratori autonomi).

Se invece la prestazione di lavoro è un fatto occasionale, non ripetitivo (es. la distribuzione occasionale di volantini pubblicitari) allora si effettua una prestazione occasionale. Questo tipo di prestazione non prevede forme di coordinamento tra il prestatore di lavoro e il committente. Le prestazioni non possono infatti superare i 30 giorni nello stesso anno solare con lo stesso committente.
Questa situazione

  • non richiede l'apertura della partita IVA.,

  • è assoggettata alla ritenuta d'acconto del 20%,

  • non richiede iscrizioni alla gestione Inps separata o versamenti previdenziali se non si superano i 5.000 euro annui

  • esiste comunque l'obbligo di dichiarazione dei redditi

L'impresa

L'art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Perché si possa parlare di impresa deve, innanzitutto, esserci un'attività economica, ovvero l'imprenditore deve operare sul mercato (ad esempio è imprenditore agricolo chi coltiva il terreno e vende i prodotti che ottiene al mercato, mentre non lo è chi produce solamente per il suo consumo).
È poi necessario che l'attività sia svolta in maniera professionale, cioè in modo abituale o periodico (come, ad esempio, il lavoro di un negoziante, ma anche del gestore uno stabilimento balneare).
Ultimo requisito è l'organizzazione, ovvero la gestione coordinata delle risorse umane, tecniche e finanziarie da parte dell'imprenditore. Esistono diverse forme giuridiche di impresa previste dal codice civile. Distinguiamo innanzitutto la forma dell'impresa individuale (in cui l'imprenditore è uno solo), dalle forme societarie (in cui più persone si uniscono per esercitare insieme l'attività di impresa).

L'impresa individuale fa capo ad una sola persona, che è l'unica responsabile della sua gestione (ad esempio un idraulico, un elettricista, una parrucchiera). Per lo svolgimento dell'attività l'impresa individuale può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori. Se il titolare gestisce l'attività con la collaborazione dei propri familiari (coadiuvanti) può dar vita ad una impresa familiare. In questo caso al titolare spetta almeno il 51% dell'utile, mentre il coadiuvante ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e alla divisione degli utili in rapporto al lavoro prestato.
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:

  • richiedere eventuali licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc.;

  • aprire una posizione IVA;

  • iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

  • iscriversi all'INPS ed eventualmente all'INAIL.

Leggi anche:

SUAP   (sportello unico attività produttive  per aprire un'impresa) .

Mettersi in Proprio

Idee imprenditoriali

Imprenditoria femminile

La società

Se, invece, due o più persone si accordano per gestire insieme un'attività economica, formano una società la cui costituzione deve avvenire per atto pubblico (ovvero davanti a notaio). La costituzione di una società offre agli imprenditori il vantaggio di poter unire le forze (soprattutto economiche) per la realizzazione dell'attività nonché un minor rischio personale.

Le società si dividono in società di persone e società di capitali.

Le società di persone, in cui la figura dei soci è più importante del capitale da essi conferito, non hanno personalità giuridica, non sono, cioè soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci i quali hanno, di norma, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali problemi della società.
Le società di persone sono:

  • la società semplice (la tipologia più diffusa in agricoltura)

  • la società in nome collettivo (dove, semplificando, tutti i soci esercitano l'attività imprenditoriale)

  • la società in accomandita semplice (in cui alcuni soci esercitano l'attività altri sono apportatori di capitale).

Le società di capitali hanno personalità giuridica ed è quindi, la società  e non il singolo socio, a essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell'attività d'impresa.
Le società di capitali sono:

  • la società a responsabilità limitata (la forma più piccola di società di capitali, dove i soci esercitano l'attività ma l'amministrazione può essere affidata anche a non soci);

  • la società per azioni (forma giuridica idonea per le imprese che presentano un tasso di rischio ed un volume di investimenti piuttosto elevati).

Un cenno a parte è necessario per le società cooperative che sono società che esercitano attività d'impresa perseguendo uno scopo mutualistico. Tale scopo si traduce, in concreto, nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Questo tipo di società richiede un numero minimo di soci pari a 9 (ad eccezione della piccola società cooperativa il cui numero di soci può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 8).

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