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Le nuove norme semplificano alcuni aspetti della vita
condominiale introducendo interessanti novità in termini di
maggioranze e interventi. Analizziamo nel dettaglio questi
cambiamenti.
Chi di voi non ha mai
litigato a una riunione di condominio? Ecco le nuove regole...
E ra
dagli anni '40 che le norme di regolamentazione dei
condomini
non venivano toccate: in un contesto come quello condominiale
in cui dispute anche molto accese a colpi di cause e
rinvii sono all'ordine del giorno, era l'ora che si procedesse
a dei cambiamenti e ad uno svecchiamento del tutto. Non
sono ancora entrate in vigore, ma dopo l'approvazione
del Senato nel 2011, la Camera dei deputati ha apportato alcune
modifiche e ripassato la palla ai senatori, che si stima approveranno
in tempi ragionevoli.
Quando sono state create le vecchie norme
il numero condomìni nel nostro Paese era sicuramente più basso
di oggi e, com'è facile immaginare, le esigenze erano ben
diverse viste le condizioni di vita molto differenti.
Proprio a causa di una normativa obsoleta, incapace di interpretare
i bisogni attuali, i contenziosi a livello condominiale sono
da decenni lunghissimi, contorti e "
sanguinosi". Con queste
nuove norme si va a legiferare su alcune materie gioco forza
escluse in precedenza, come ad esempio la video sorveglianza
o l'installazione di impianti per la produzione di energia con
fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, eolico ecc).
Questi sono i principali campi di
applicazione con le relative novità.
Più regole per gli amministori di condomìni, maggiori libertà
per i condòmini
Gli amministratori saranno soggetti
a regole ed obblighi ben più stringenti rispetto a prima: del
resto, un'attenta regolamentazione in questo campo era auspicabile,
per mettere ordine a una professione non uniformemente regolamentata.
Oltre ad avere un diploma di maturità,
dovranno aver frequentato e superato un corso abilitante alla
professione e non essere mai stati condannati per reati contro
il patrimonio. In caso in cui il ruolo venga ricoperto da un
condomino, basterà quest'ultimo requisito. Da ora resteranno
in carica due anni anziché uno, ma potranno essere licenziati
in qualsiasi momento in caso mancata attuazione di
delibere, di gravi irregolarità fiscali, di mancata convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale
o di quella per l'eventuale nomina di un nuovo amministratore,
oltre che per il mancato utilizzo del conto corrente condominiale.
Fino ad oggi l'utilizzo di un conto apposito (intestato al condominio
stesso) per la gestione condominiale non era richiesto, ed il
suo utilizzo era una buona pratica effettuata da alcuni ma non
da tutti gli amministratori: da ora, sarà obbligatorio utilizzarlo
non solo per le somme di denaro ricevute dai condòmini, ma anche
per quelle erogate a terzi (ditte o professionisti per riparazioni
e manutenzione, e così via). Per trasparenza, ogni condomino
potrà far richiesta e visionare il relativo.
Tornando all'amministratore,
qualora anche in caso di irregolarità come quelle sopra citate
l'assemblea non volesse revocare il mandato, sarà possibile
anche per un singolo abitante ricorrere al giudice
per la revoca e rivalersi poi con il condominio
per il rimborso delle spese legali sostenute. Il condominio
stesso, in questo caso, potrà poi rivalersi per le stesse spese
sull'amministratore licenziato. Riguardo i compensi, al momento
della nomina e dell'eventuale rinnovo l'amministratore deve
quantificare il suo compenso e non avrà diritto ad ulteriori
entrate, a meno che l'assemblea non le deliberi appositamente.
Diventa inoltre obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa
di responsabilità civile sull'operato dell'amministrazione di
condominio, a spese dei condòmini.
Possibilità di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento
(e condizionamento)
Il distacco sarà permesso anche senza
aspettare il parere favorevole dell'assemblea solo a chi vive
in un appartamento non abbastanza riscaldato,
perché vi arriva una quantità di calore minore rispetto alle
altre unità abitative, a causa di problemi tecnici che non vengano
risolti in un'intera stagione di accensione del riscaldamento.
Inoltre, questo distacco non dovrà comportare squilibri
di funzionamento nell'impianto degli altri condòmini e, ovviamente,
non dovrà comportare per questi alcun aggravio di spesa. Chi
si distacca dovrà invece continuare a contribuire ai costi di
manutenzione dell'impianto del condominio.
Decisioni su videosorveglianza ed energie rinnovabili
Chiaramente non contemplata nelle
norme di 70 anni fa, adesso si rende più agevole dotare le aree
comuni del condominio di impianti di videosorveglianza,
dato che basta il consenso della maggioranza dei partecipanti
all'assemblea, a patto che sia presente una rappresentanza
di almeno 500 su 1.000 millesimi (nota: i millesimi sono quell'unità
di misura che definisce il valore di ogni singola unità in relazione
al valore complessivo del condominio. Sono calcolati da un tecnico
in base a coefficienti che dipendono da vari fattori: disposizione,
piano, luminosità ecc). Ci sono però delle regole da osservare:
segnalare le telecamere con appositi cartelli, visibili di giorno
e di notte, in cui specificare se c'è un collegamento video
diretto con le forze dell'ordine. Inoltre, le immagini non potranno
essere conservate per più di 24 ore. La stessa maggioranza basterà
per deliberare l'installazione di impianti di produzione di
energia con fonti rinnovabili (eolica, solare e simili). Questi
impianti potranno essere installati al servizio dell'intero
palazzo o del singolo appartamento: in quest'ultimo caso sarà
l'assemblea a provvedere alla ripartizione delle porzioni di
tetto e di altre superfici comuni idonee tra gli interessati.
Altri poteri decisionali dell'assemblea
e maggioranze necessarie
Sempre con il 50%+1 dei voti
si potrà deliberare l'eventuale attivazione di un sito Internet
ad accesso esclusivo per i condòmini (ed a spese loro), con
password riservate, che permetta di consultare rendiconti e
tutti i documenti relativi all'attività dell'assemblea. Per
l'eliminazione di barriere architettoniche la maggioranza necessaria
è la stessa, ma basta la presenza dei condòmini che sommino
un terzo dei millesimi totali, mentre per cambiare la destinazione
di uso delle zone comuni servono almeno quattro quinti dei consensi.
Novità anche sulle modalità di convocazione dell'assemblea:
oltre alla raccomandata, potrà avvenire anche tramite PEC (posta
elettronica certificata), fax o consegna manuale dell'avviso.
Animali: niente più divieti
Le nuove norme prevedono che nessun
regolamento condominiale potrà proibire di tenere animali domestici
all'interno dell'appartamento, ma contemplano pene severe
(sanzioni tra 200 e 800 euro in caso di recidiva, che saranno
utilizzate per le spese ordinarie di condominio) in caso di
disturbo della quiete o di danni causati.
Possibilità
di rettifiche dei millesimi
Le nuove norme richiedono inoltre
che al regolamento di condominio venga allegato il valore in
millesimi di ciascuna abitazione; si continua ad usare questo
parametro per la ripartizione delle varie spese tra i condòmini,
indipendentemente da altri valori come canone di affitto e stato
di conservazione e manutenzione dell'appartamento. Adesso anche
se un solo condomino vuol rivedere la sua cifra millesimale
per la presenza di errori o perché nel corso del tempo sono
avvenuti dei cambiamenti (aumento o diminuzione di superfici,
sopraelevazioni ecc.) che hanno modificato il valore della sua
abitazione, adesso si può rettificare a spese di chi richiede
questo cambiamento.
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