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SCIA, dichiarazione inizio
attività
Cosa è la SCIA?
La SCIA, letteralmente Segnalazione
Certificata di Inizio Attività - è quella dichiarazione
che consente alle imprese di iniziare, modificare o
cessare un’attività produttiva (artigianale,
commerciale, industriale), senza dover più attendere
i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli
preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA,
ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, produce
infatti effetti immediati.
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La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le
autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non
sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di
norme di programmazione e pianificazione, così come di
vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente
presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato
e completo in ogni sua parte per avviare la propria
attività.
Detto questo e assodata la semplificazione della procedura
che la SCIA ha permesso, è chiaro che in seguito ci saranno
tutti i controlli del caso da parte degli uffici ed organi
di controllo preposti, e che quindi la pratica deve essere corredata delle prescritte
autocertificazioni circa il possesso dei requisiti
soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo
svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi
(attinenti la conformità urbanistica, edilizia,
igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o
attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto,
devono anche essere allegati elaborati tecnici e
planimetrici.
La compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli
allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e
gli elementi necessari a descrivere compiutamente
l’attività.
La convenienza di tutto questo è il fatto che questi
controlli, non bloccano l'apertura di una attività, come
poteva accadere prima.
È importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione
destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal
ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti
dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti
provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e
sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso
responsabile delle dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere.
Tecnicamente, la SCIA è un’autocertificazione (dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che
deve essere compilata utilizzando gli schemi della
modulistica che può cambiare da comune a comune, in base
anche legislazioni regionali. La modulistica regionale è finalizzata a
coprire le più svariate tipologie di attività economica, dal
comparto commerciale, a quello artigianale fino alle
attività turistico-ricettive, alberghiere ed
extralberghiere.
Quando
occorre presentare la SCIA
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della
modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività;
trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente
il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente
che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata
alla concreta configurazione dell’attività. Sarebbe
chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante
l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad
esempio ancora non dispone di un assetto societario
costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri
locali o attrezzature.
A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività
produttive sottoposte a presentazione della SCIA utilizzando
lo schema della modulistica unificata regionale:
-
commercio al dettaglio in sede fissa;
-
commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali
(quali internet, corrispondenza, etc.);
-
attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case
per ferie, etc.)
-
attività di agriturismo;
-
attività di deposito;
-
commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
-
attività di trasporto di prodotti alimentari;
-
commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi,
prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati
all’alimentazione animale;
-
commercio di additivi e premiscele destinate
all’alimentazione animale;
-
stabilimenti industriali;
-
attività artigianali in genere, compresi i laboratori di
produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza
attività di vendita diretta al consumatore finale;
-
attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi
o piercing;
-
attività artigianali rientranti tra quelle di cui al
Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui
alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n.
1185.020;
-
vendita e somministrazione temporanea in aree private, da
svolgere in occasione di eventi, iniziative;
-
apertura, subingresso e trasferimento dei locali di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in
esercizi quali bar, ristoranti etc.
-
somministrazione di alimenti e bevande tramite mense,
ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo,
ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
-
somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di
altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate
ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica
sicurezza);
-
somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di
musei, teatri, sale da concerti;
-
somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del
consumatore;
-
somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di
altre attività quali sale da ballo, locali notturni,
stabilimenti balneari, impianti sportivi;
-
variazione della superficie degli esercizi pubblici di
somministrazione alimenti e bevande;
-
sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici
di somministrazione alimenti e bevande;
-
modifica dei soggetti titolari dei requisiti
professionali;
-
modifica dei locali o degli impianti;
-
modifica degli aspetti merceologici;
-
modifica del ciclo produttivo
Quando non serve
presentare la SCIA
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori
artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a
prestazioni lavorative e che:
· non producano, con impianti o macchine, emissioni in
atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152; · non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo; · non producano rifiuti speciali pericolosi; · non abbiano un significativo impatto rumoroso con
l’ambiente.
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi
l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e
assimilabili.
Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE
all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur
con meno di 3 dipendenti, siano:
-
industrie insalubri quali officine per lavorazione di
metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a
secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto
Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente
soggette al cd. "NOE" - nulla osta esercizio;
-
attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto,
stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta
Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente
soggette a NOE - nulla osta esercizio;
-
attività di deposito/movimentazione merci e automezzi
diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C
della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n.
6/43036);
-
deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Coerentemente alla logica della semplificazione e
sburocratizzazione, principi ispiratori delle norme
regionali già a partire dalla L.R. 1/2007 (vedasi in
particolare l’art. 5) si ritiene che NON SIANO TENUTE a
presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune
attività in relazione alle quali non ne sussiste una
puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare; ad
esempio le attività di promotore finanziario, mediatore
creditizio, intermediario assicurativo, organizzazione di
convegni, costruzioni edili, installazione di impianti
elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, agenzia
viaggi, l’avvio di un internet point, l’apertura di un
ambulatorio medico.
Tra i casi appena esposti, alcune attività andranno
segnalate presso l’ente camerale (c.c.i.a.a.), altre sono
sottoposte a diversi ma specifici adempimenti settoriali,
talvolta presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune.
La presentazione della SCIA al SUAP rappresenterebbe un
adempimento ultroneo, un appesantimento burocratico non
dovuto.
Come e a chi deve
essere presentata la SCIA
In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA deve
essere presentata esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata,
e quindi non può più essere presentata in forma cartacea
(neanche in caso di invio per posta o per fax). Le SCIA presentate in forma cartacea saranno considerate
irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli
uffici del SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.
Per l’invio potete utilizzare diversi canali, di seguito
descritti:
La
modalità assistita tramite un intermediario di fiducia
- ricorrendo alla propria Associazione di Categoria; - ricorrendo al proprio Professionista; che potranno utilizzare i seguenti strumenti
1. la procedura guidata di trasmissione della SCIA presente
sul nostro Portale comunale Fare Impresa, riservata alle
Associazioni di Categoria, agli Ordini professionali e
raggruppamenti di professionisti che hanno sottoscritto
l’apposito Protocollo di intesa con il SUAP comunale
(informazioni consultando il link partner territoriali); 2. la procedura telematica messa a punto dal sistema
camerale delle Camere di Commercio italiane, denominato
ComUnica Starweb (informazioni consultando il sito internet
della Camera di Commercio di Milano all’indirizzo
www.mi.camcom.it); Nel caso intendiate farvi assistere da un intermediario, a
cui dovete conferire apposita procura (quindi avendo
privilegiato le opzioni 1. o 2. di cui sopra) dovete recarvi
presso l’Associazione di Categoria/il Professionista di
vostra fiducia e seguire le istruzioni che vi verranno
fornite;
oppure
Autonomamente
3. tramite la Posta Elettronica Certificata, nella c.d.
modalità - PEC to PEC - Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di
cittadino/imprenditore, senza ricorrere alla figura di un
intermediario, dovete necessariamente essere già dotati di
entrambi i seguenti due dispositivi informatici: - una casella di posta elettronica certificata PEC
(acquistabile sul mercato presso vari gestori, chiamati
anche "provider"); - una smart-card o dispositivi simili di FIRMA DIGITALE cd.
“FORTE? (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul
mercato tali dispositivi).
Se intendete provvedere autonomamente, ricordiamo che dopo
aver acquisito la PEC e la firma digitale, dovete,
nell’ordine:
1. consultare attentamente sul nostro portale Fare Impresa
le schede informative dedicate ad illustrare l’iter dei
procedimenti e le modalità di presentazione delle pratiche,
a seconda del tipo di attività di Vs. interesse; 2. scaricare, stampando, la modulistica occorrente per la
tipologia di attività che volete iniziare e/o modificare; 3. compilarla a mano; 4. farne una scansione, ottenendo così i files in formato
PDF, poi destinati a comporre la pratica telematica; 5. firmare digitalmente i files in PDF, con la firma
digitale forte (a titolo esemplificativo, i files così
firmati assumono l’estensione .p7m); 6. trasmettere la pratica alla casella PEC :
scia.comunemilano@pec.it ATTENZIONE: a questa casella di PEC
vanno trasmesse le sole pratiche SCIA compilate in base al
modello regionale; a questa casella non vanno indirizzate
richieste di informazioni o quesiti.
Ovviamente, agli intermediari non è finora vietato ricorrere
all’utilizzo del canale di trasmissione - PEC to PEC - per
conto dei propri clienti. Le operazioni da compiere sono le stesse appena descritte,
ma va ricordato che è prevista - in aggiunta agli altri
specifici allegati - la trasmissione dell’apposita procura
conferita dall’impresa cliente.
Spazio sempre più residuo per il regime cartaceo
Fino all’adozione di nuove disposizioni organizzative
possono essere ancora presentate, con modulistica cartacea,
presso i diversi Sportelli di riferimento del Settore, le
pratiche inerenti: l’idoneità igienico-sanitaria delle medie e grandi strutture
di vendita in occasione dell’avvio/trasloco dell’attività,
da dichiarare tramite modulistica SCIA; l’idoneità igienico-sanitaria riferita alle attrezzature e
strutture di esercizio degli operatori commerciali su aree
pubbliche, da dichiarare tramite modulistica SCIA; sale giochi; vidimazione dei registri per la vendita di cose usate.
Dopo
la presentazione della SCIA: le possibili risposte del SUAP
Dopo l’invio della pratica SCIA, l’utente riceve:
1. IMMEDIATAMENTE una ricevuta di avvenuta consegna, che viene generata e
inviata automaticamente dal sistema di posta elettronica
certificata; l’emissione della ricevuta di consegna
prescinde quindi dall’effettuazione di un qualsiasi esame da
parte degli addetti comunali.
2. SUCCESSIVAMENTE, DOPO L’ISTRUTTORIA DA PARTE DEI
COMPETENTI SERVIZI DEL SUAP:
una mail di riscontro circa l'esito della verifica di
completezza e correttezza formale Al momento della loro presentazione, le SCIA vengono
sottoposte a controllo di completezza e correttezza formale;
l’esame della pratica è volto ad individuare le eventuali
informazioni e/o allegati indispensabili mancanti, così come
la presenza della sottoscrizione digitale della pratica.
In caso di esito favorevole, viene inviata una mail di
riscontro positivo verso la casella PEC di domiciliazione
indicataci, mail che riporta gli estremi di protocollazione
utili per la tracciabilità. In attesa della mail di riscontro positivo, ai sensi
dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010 È VALIDA,
ai fini della decorrenza dei termini di legge per l’avvio
dell’attività, la ricevuta di avvenuta consegna di cui al
punto 1.
In caso di esito negativo, a causa della trasmissione di una
pratica SCIA incompleta o non correttamente compilata, viene
inviata ?
verso la casella PEC di domiciliazione indicataci
- una mail di riscontro negativo.
La mail contiene la comunicazione di irricevibilità, nel cui
testo sono indicati i motivi di incompletezza o non
correttezza che rendono INEFFICACE la pratica presentata e
impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare
avvio a quanto oggetto di dichiarazione.
A titolo esemplificativo, possono costituire motivo di
incompletezza la carenza di indicazioni riguardo la
fattispecie precisa dell’attività oggetto di segnalazione,
la mancata indicazione dell’ubicazione della stessa,
l’assenza della codifica ATECO, l’assenza delle schede
aggiuntive 1/2/3/4/5/6 qualora previste dall’attività,
oppure l’assenza della planimetria richiesta, o ancora la
mancata allegazione del bollettino comprovante il versamento
dei diritti sanitari a favore di ASL Milano, quando
previsti. Costituisce motivo di non corretta presentazione
la mancata sottoscrizione della pratica tramite dispositivo
di firma digitale “forte?.
DA SAPERE
In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse:
- le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP del
Comune di Milano vengono trasmesse agli enti di controllo
(ad esempio ASL, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva
competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si
sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e
strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad
esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione
sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese
che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è
avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi
efficace.
- le responsabilità legali connesse al rilascio di
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico
del dichiarante. Pertanto è estremamente importante
compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta,
ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni
mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con
possibili conseguenze penali a carico dello stesso
dichiarante.
- lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto
dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti
sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di
adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di
prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).
Per la richiesta di ulteriori informazioni si prega di
utilizzare la casella istituzionale apro.suap@comune.milano.it,
oppure rivolgersi ai relativi Settori/Servizi di competenza:
Settore COMMERCIO, SUAP e ATTIVITA’ PRODUTTIVE e suoi
Servizi competenti in relazione a:
commercio al dettaglio in sede fissa;
commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali
(internet, corrispondenza, a domicilio, spacci interni ad
aziende, ecc.);
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
somministrazione riservata ai soci in circoli privati;
attività artigianali in genere, compresi i laboratori di
produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza
attività di vendita diretta al consumatore finale;
attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o
piercing;
attività di autorimessa, noleggio senza conducente, agenzie
d’affari, ecc..
Esempio modello SCIA
Per
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5.
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6.
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7.
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8.
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9.
Scia,
dichiarazione di inizio attività
10 CILA
Comunicazione di Inizio Lavori
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